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  appalti: le novità nel   dei   2023Tra le maggiori sfide e innovazioni riposte nel nuovo Codice appalti, c'è la spinta...
04/05/2023

appalti: le novità nel dei 2023

Tra le maggiori sfide e innovazioni riposte nel nuovo Codice appalti, c'è la spinta alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Sul tema è intervenuta anche l'ANAC

La spinta alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici è considerata come una grande innovazione ed è stata inserita tra i principali obiettivi posti con la riforma del Codice degli Appalti, anche dal PNRR.

Digitalizzazione contratti pubblici: il focus di ANAC sul nuovo Codice Appalti
Sul tema è intervenuta anche l'ANAC, tra i protagonisti di questa vera e propria rivoluzione nel settore dei lavori pubblici, ricordando come per la prima volta un’intera sezione del Codice sia dedicata proprio alla digitalizzazione (artt. 19-36 del d.Lgs n. 36/2023).
In particolare, spiega l’Autorità, con il nuovo Codice viene recepita l’esigenza di definire come digitalizzare le procedure relative a tutti gli appalti pubblici e alle e concessioni come stabilire i requisiti di interoperabilità e interconnettività, emtrambe esigenze rientranti tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

Le norme sulla digitalizzazione
Guardando nel dettaglio alle norme, esse stabiliscono i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio sancito dall’art. 19, per cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo.
Inoltre, sulla base di quanto previsto dal Codice di amministrazione digitale (CAD, d.lgs. 82/2005), viene costituito il sistema di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla BDNCP, ovvero la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. A essa sono connessi alcuni obblighi informativi. Come spiega l’Autorità, tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (articolo 25).

All’art. 24 si parla invece del FVOE, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del Codice).

Secondo quanto invece previsto dagli artt- 27 e 28, ad Anac viene affidata la pubblicità legale degli atti, riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati. Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione devono avve**re mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici, mentre l’utilizzo del domicilio digitale è consentito solo per quanto non previsto dalle norme.

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Annotazione al casellario  : esclusione immediata dalla  Nuova delibera dell'Autorità: l'iscrizione non produce un mero ...
20/04/2023

Annotazione al casellario : esclusione immediata dalla

Nuova delibera dell'Autorità: l'iscrizione non produce un mero effetto preclusivo, ma comporta un effetto espulsivo immediato dell'operatore dalla procedura
L’annotazione interdittiva al casellario ANAC determina l’esclusione automatica dell’operatore da una gara e a poco vale l’eventuale impugnativa del provvedimento al TAR.

Annotazione al casellario ANAC: esclusione dalla gara è automatica e obbligatoria
Lo conferma ANAC nella delibera del 4 aprile 2023, n. 141, con la quale ha ritenuto non conforme al disposto di cui agli articoli 80 comma 5 lett. f) e 80 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), una procedura di gara che si era conclusa con l’aggiudicazione in favore di un RTI, nonostante la carenza di un requisito di carattere generale in capo al progettista indicato derivante dalla presenza di un’annotazione interdittiva nel casellario Anac.
Secondo il RUP, proprio l’impugnativa dell’annotazione aveva generato una situazione particolarmente complessa, rispetto alla quale la Stazione Appaltante aveva dovuto assumere una decisione finale per poter proseguire nella commessa oggetto di finanziamento ministeriale che imponeva l'assunzione di una "obbligazione giuridicamente vincolante" entro l'anno in corso.
Nel valutare il caso, ANAC ha preliminarmente ricordato che:
- l’articolo 80 comma 5 lett. f) ter del Codice dispone che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; fissando il periodo di rilevanza della causa di esclusione fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
- in virtù del principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti, l’articolo 80 comma 6 riconosce poi alle stazioni appaltanti la facoltà di escludere l’operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, ivi compresa, quindi, anche quella attinente alle ipotesi di falsità sopra citata, in quanto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dell’appalto.

Interdittiva non genera effetto preclusivo ma espulsivo e immediato
Dal combinato disposto delle disposizioni deriva dunque che l’intervenuta iscrizione interdittiva nel casellario Anac non produca un mero effetto preclusivo, ma comporti un effetto espulsivo immediato dal momento di inizio dell’iscrizione e fino a quando essa operi nel casellario informatico, mentre la sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l’esclusione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 6.
L’automatismo escludente dell’annotazione trova conferma in una giurisprudenza consolidata, secondo cui la misura interdittiva opera automaticamente ai fini della esclusione dalle gare ed in assenza di valutazioni discrezionali in capo alla stazione appaltante. Secondo i giudici amministrativi tale conclusione deriva dall’esigenza di assicurare un “concreto grado di effettività” alle misure sanzionatorie adottate dall’ANAC e dalla necessità di dare rigorosa applicazione ai principi di buona fede e leale collaborazione applicabili alle gare pubbliche.

La delibera ANAC
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, emersa la circostanza dell’interdittiva in capo all’operatore facente parte del raggruppamento aggiudicatario, la stazione appaltante avrebbe dovuto provvedere all’esclusione dello stesso.
Una disposizione che vale anche in caso di appalto integrato: i progettisti indicati, al pari di quelli associati, devono essere qualificati e quindi in possesso sia dei requisiti di ordine generale che di quelli di capacità tecnico professionale.
L’amministrazione pertanto, nel ritenere non applicabile la norma di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-ter al progettista indicato, ha disatteso le disposizioni della propria lex specialis, da ritenere, secondo costante giurisprudenza, vincolanti e non disapplicabili.
Non assume efficacia dirimente, infine, l’ulteriore giustificazione addotta dalla SA in merito all’impugnativa dell’annotazione dinanzi al Tar, in quanto l’automatismo escludente opera automaticamente ai fini della esclusione dalle gare ed in assenza di valutazioni discrezionali in capo alla stazione appaltante, a nulla rilevando un’eventuale impugnazione. In virtù nel necessario possesso dei requisiti in capo all’operatore senza soluzione di continuità, infatti, il ve**re in rilievo di una causa di esclusione in qualsiasi momento della procedura comporta il dispiegarsi dei propri effetti in maniera automatica

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Requisiti ulteriori ad    : il no di  Illegittime le disposizioni di gara che prevedano, oltre la qualificazione, ulteri...
18/04/2023

Requisiti ulteriori ad : il no di

Illegittime le disposizioni di gara che prevedano, oltre la qualificazione, ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica

È illegittima la disposizione di gara che prevede ulteriori requisiti oltre all’attestazione SOA per l’esecuzione di lavori, in violazione dell’art. 84 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Il possesso di qualificazione assolve infatti ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione.

Attestazione SOA e requisiti di capacità tecnica e finanziaria: la delibera ANAC
Lo ha ricordato ANAC con la Delibera del 4 aprile 2023, n. 140, relativa a una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, che prevedeva, come segnalato da ANCE, dei requisiti di capacità economico finanziaria – fatturati globali e specifici nei lavori e servizi analoghi relativi agli ultimi 3 esercizi - ulteriori rispetto all’attestazione SOA.
Sarebbe così stato violato l’art. 84 del d.Lgs. n. 50/2016 , secondo cui gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione di qualificazione SOA, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4.
Secondo la SA, la particolare tipologia di manufatto, di particolare complessità, richiedeva evidentemente capacità economico finanziaria, tecnico professionale e organizzative sicuramente superiori rispetto a quelle riferibili al solo importo dei lavori e che si era comunque proceduto all’affidamento dei lavori, stante l’urgenza di portarli a termine.
Ricorda l’Autorità Anticorruzione che tali requisiti finanziari inerenti ai lavori, già oggetto di valutazione ai fini dell’attestazione SOA, non risultano coerenti con quanto disposto dall’art. 84 del D.lgs. 50/2016 secondo cui gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione di qualificazione, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4, secondo cui “L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti”.

L'attestazione SOA è condizione sufficiente per dimostrare i requisiti di capacità
Allo stesso modo, l’articolo 60, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 (ancor oggi vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14 del D.lgs. 50/2016), prevede espressamente il divieto per le stazioni appaltanti di “richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento”. Al comma 3 si precisa ulteriormente che, ad eccezione dei lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro, l'attestazione di qualificazione SOA costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
Ciò significa che la stazione appaltante ha imposto un onere aggiuntivo per i concorrenti in violazione dei principi di speditezza dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento e non possono accogliersi le considerazioni svolte dal Rup nella nota di riscontro per cui la previsione di requisiti ulteriori sarebbe giustificata dalla “particolare tipologia di manufatto” o dalla “complessità o specificità dell'opera da realizzare”, in quanto, la configurazione di un sistema di qualificazione unico e vincolante non consente alle stazioni appaltanti di chiedere requisiti economico finanziari e tecnici ulteriori ai fini della partecipazione, poiché le uniche deroghe a tale principio sono state previste dal legislatore all’articolo 84 comma 7 D.lgs. 50/2016 per gli appalti di notevole importo.
Nel caso di appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può invece richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico-finanziaria - ovvero la certificazione da società di revisione ovvero altri soggetti preposti dei parametri economico-finanziari significativi richiesti da cui emerga l’esposizione finanziaria dell'impresa, oppure una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando – nonché alla verifica della capacità professionale.
Al di fuori di tale ipotesi, pertanto, la stazione appaltante non può prevedere requisiti ulteriori per la dimostrazione dei requisiti, in quanto costituenti solo un inutile aggravio ed onere probatorio per il concorrente.
Affidamento di servizi di progettazione: requisiti di partecipazione
Discorso parzialmente diverso per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nell’ambito della progettazione, in quanto, come già affermato da ANAC, l’attestazione SOA non è sufficiente a documentare i requisiti tecnici e finanziari per i servizi di progettazione “perché il possesso della qualificazione per la progettazione fino alla classifica III vale a dimostrare esclusivamente la presenza di due professionisti nello staff tecnico dell’impresa, ma non che tali professionisti abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 66, comma 1, lettera a) del D.P.R. 554/99”.
Pertanto, al pari di qualsiasi procedura di affidamento di servizi, la stazione appaltante può richiedere nel bando la comprova dei requisiti speciali, pur nel rispetto del “limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito” e purché la richiesta “di una necessaria specifica “qualificazione” del concorrente, risult(i) connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto in questione”.
Per tale motivo può ritenersi ammissibile la previsione di fatturati specifici nei servizi analoghi a quelli di gara realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari, pur nel rispetto dei limiti previsti dalla Linee Guida Anac n. 1 e del principio di ragionevolezza, in quanto non devono comportare un restringimento della concorrenza.

Appalto integrato: attestazione va richiesta per progettazione ed esecuzione lavori
Infine, segnala ANAC che un’ulteriore anomalia nella procedura attiene alla mancata previsione dell’attestazione SOA per la progettazione ed esecuzione, essendo stata espressamente prevista, dal disciplinare di gara, solo per i lavori.
Al riguardo in tema di appalto integrato, l’art. 59 comma 1 bis D.lgs. n. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti prevedono nei documenti di gara i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto, che devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, mentre le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Pertanto, in un affidamento congiunto di progettazione esecutiva e esecuzione lavori, è consentita la partecipazione di operatori in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, nonché degli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di sola costruzione “attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta” in grado di dimostrare i requisiti di idoneità previsto dalla normativa di settore.
Al riguardo l’articolo 61 comma 1 d.P.R. n. 207/2010 dispone che le imprese sono qualificate oltre che per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, anche per prestazioni di progettazione e costruzione, mentre il successivo articolo 79 comma 7 individua i requisiti di idoneità tecnica presupposti per il rilascio dell’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti pubblici.
Nel disciplinare di gara, invece, non si rinviene alcun riferimento all’attestazione Soa per progettazione ed esecuzione, né alla possibilità alternativa per l’impresa concorrente attestata per la sola costruzione di avvalersi o indicare un soggetto estraneo avente la qualificazione necessaria.

Per tutte queste ragioni, ANAC ha ritenuto non conforme la procedura al disposto di cui agli articoli 84 del D.lgs. 50/2016 e 60 comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 a fronte dell’illegittima previsione di requisiti economico finanziari ulteriori rispetto all’attestazione SOA, nonché dell’articolo 59 comma 1 bis D.lgs. n. 50/2016 a causa della mancata previsione dell’attestazione SOA per la progettazione, invitando la SA alle valutazioni di competenza da comunicare entro 30 giorni.

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  e cessione del  : in   tutte le modificheCon la pubblicazione in Gazzetta della Legge n. 38/2023 di conversione del D....
14/04/2023

e cessione del : in tutte le modifiche

Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge n. 38/2023 di conversione del D.L. n. 11/2023 acquisiscono efficacia tutte le modifiche al superbonus e alla cessione del credito

Con un leggero anticipo rispetto alla scadenza, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023 la Legge 11 aprile 2023, n. 38 di conversione del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto blocca Cessioni) recante "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

L'approvazione e conversione in legge del Decreto blocca cessioni
La conversione in legge del D.L. n. 11/2023, oltre a rappresentare il 25° provvedimento che incide direttamente o indirettamente sulle detrazioni fiscali e il meccanismo di cessione del credito previsti dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), chiude il cerchio su una delle modifiche normative più discusse degli ultimi tempi.
Un Decreto Legge di appena 3 articoli nella sua versione originaria, voluto e approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023, senza alcun confronto con le parti sociali, che ha ricevuto lo stesso giorno la firma del Presidente della Repubblica e che, sempre nella medesima giornata, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rendendo operative le nuove disposizioni già a partire dal 17 febbraio 2023.
Ma non solo perché, pur scadendo il 17 aprile i tempi per la conversione, dopo l'approvazione (con voto di fiducia al Governo) da parte della Camera dei Deputati il 4 aprile, il Senato è riuscito a ricevere e confermare definitivamente nella stessa giornata del 5 aprile (sempre con voto di fiducia) il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Se non sono record questi!

Tutte le modifiche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
A partire dall'12 aprile 2023 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della Legge di conversione) sono finalmente operative tutte le disposizioni previste nel nuovo articolato che, dopo l'intervento del Parlamento) si compone adesso dei seguenti articoli:
- Articolo 01 - Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche
- Articolo 1 - Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- Articolo 2 - Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
- Articolo 2-bis - Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
- Articolo 2-ter - Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
- Articolo 2-quater - Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- Articolo 2-quinquies - Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito
Delle nuove disposizioni inserite durante la conversione alcune sono operative a partire dal 12 aprile 2023, altre (essendo in terpretazioni autentiche) risultano essere retroattive e applicabili a tutti i procedimenti in corso.

Proroga Superbonus 110% sulle unifamiliari
Fa discutere la scelta prevista all'art. 01 di prorogare il termine relativo alle spese sostenute per interventi di superbonus 110% effettuati dalle persone fisiche sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Singolare la scelta del Governo di prevedere questa scadenza all'interno della legge di conversione del Decreto blocca cessioni andata in Gazzetta oltre la scadenza originariamente prevista per le unifamiliari. La precedente versione dell'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio, dopo le modifiche apportate dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, fissava la scadenza per utilizzare il superbonus 110% sulle unifamiliari alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 ma a patto che al 30 settembre 2022 fossero stati completati il 30% dei lavori complessivi.
La data del 31 marzo 2023 è adesso spostata al 30 settembre 2023 ma si dovrà capire (o forse non lo capiremo mai e lo accetteremo senza porci troppe domande) in che modo dovranno essere considerate le spese sostenute dall'1 aprile all'11 aprile 2023 ovvero quando la proroga non era ancora operativa.
Certamente sarebbe stato più saggio inserire la proroga all'interno di un Decreto Legge ad hoc prima del 31 marzo 2023, rimettendone poi i contenuti nella Legge di conversione del Decreto blocca cessioni. Ormai, però, ha poco senso parlarne.

Divieto di acquisto dei crediti per le P.A., Buoni del Tesoro Poliennali e responsabilità solidale
Sono poche le modifiche "rilevanti" all'art. 1 del D.L. n. 11/2023 che nella sua versione definitiva:
- conferma il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
- consente ai cessionari del comparto bancario e assicurativo che abbiano esaurito la capienza fiscale nello stesso anno, in relazione agli interventi di superbonus effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta. Viene anche previsto che il primo utilizzo possa essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 e che con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, siano individuate le relative modalità applicative;
- prevede un elenco di documenti che esclude il concorso nella violazione in caso di acquisto di crediti.
In particolare, nella sua versione definitiva, ecco l'elenco della documentazione:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da che accedono al superbonus, la relazione energetica e l'APE, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
- un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (Astensione) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
- nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n. 58/2017;
- contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Blocco cessione e interventi esclusi
Notevolmente diversa è la versione dell'art. 2 del D.L. n. 11/2023 post conversione che se da una parte conferma il divieto di utilizzo del meccanismo di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio e la completa abrogazione dei precedenti meccanismo di cessione contenuti agli artt. 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2023, dall'altra prevede un nuovo sistema di eccezioni.
In particolare, potranno continuare ad utilizzare la cessione di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio:
- gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter Decreto Rilancio;
- gli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023) sui quali la norma fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sui requisiti che devono possedere:
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) - art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa - art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
- enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) - art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio;
- gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Blocco cessioni e interventi precedenti al 17 febbraio 2023
La norma ridefinisce anche il sistema di eccezioni degli interventi che possono continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione suddividendoli tra:
- interventi di superbonus;
- tutti gli altri interventi di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.
Relativamente alle spese di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Per quanto riguarda le spese NON di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Allungamento dei termini di cessione e di detrazione diretta
Sempre all'art. 2 del Decreto blocca cessioni sono stati inseriti due commi che allungano i tempi di cessione e detrazione diretta. In particolare:
- il comma 3-quinquies stabilisce che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali;
- il comma 3-sexies consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.

Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
Il nuovo art. 2-bis reca una disposizione di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva):
- dell’articolo 1, comma 894, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
- dell’articolo 2, commi 2 e 3 del Decreto blocca cessioni stesso.
Grazie a questa norma di interpretazione autentica, eventuali varianti alla CILAS o altro titolo abilitativo non hanno effetti:
- sull'utilizzo del superbonus 110% sulle spese sostenute nel 2023 (art. 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- sull'utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative (art. 2, commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 11/2023).
I termini dunque non cambiano e con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
Il nuovo art. 2-ter reca un insieme di norme di interpretazione autentica (anche in questo caso con efficacia retroattiva) per garantire la certezza del diritto e di preve**re e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In particolare, si chiarisce che:
- per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
- il contribuente, per fruire del sismabonus e del superbonus, può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. La prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione in bonis e dunque usufruire delle agevolazioni è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Resta fermo che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito la remissione in bonis del contribuente deve avve**re antecedentemente alla presentazione della comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle entrate;
- i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; tali requisiti non hanno rilevanza con riferimento alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari.

Compensazione orizzontale
Il nuovo art. 2-quater fornisce un’interpretazione autentica (retroattiva) sull’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale” ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti derivanti dall’applicazione dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito
L'art. 2-quinquies limita l'utilizzo della remissione in bonis della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per l'esercizio delle opzioni alternative relativa al le spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

In questo caso la remissione in bonis è concessa, e quindi il beneficiario della detrazione può effettuare la comunicazione anche tardivamente, solo se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

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