Il Tecnico di Condominio

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AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE, CONSULENZA TECNICA E CONDOMINIALE

Impianti elettrici condominiali: cosa dice la legge...I condomini devono avere impianti elettrici fatti a regola d’arte,...
29/10/2019

Impianti elettrici condominiali: cosa dice la legge...

I condomini devono avere impianti elettrici fatti a regola d’arte, per garantire la sicurezza di tutti. L’amministratore di condominio deve provvedere all’adeguamento dell’impianto elettrico condominiale se non a norma.

Legge 220 dell’11 dicembre 2012: cosa deve fare l’amministratore?

Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 220 dell’11 dicembre 2012, che racchiude nuove indicazioni per la conformità degli impianti elettrici condominiali.

Secondo l’articolo 10, l’amministratore di condominio deve tenere una sorta di registro anagrafico con i dati dei proprietari e “titolari di diritti reali e personali di godimento”, i dati catastali di ogni appartamento, ufficio o studio, e i dati relativi alle sicurezza dell’impianto elettrico.
L’amministratore, dunque, deve conservare i documenti degli impianti che forniscono l’elettricità ai condomini e nelle parti in comune.
Il registro deve contenere la DICO (dichiarazione di conformità) degli impianti installati dopo il 13 marzo 1990 oppure, in caso di assenza, la DIRI (dichiarazione di rispondenza), rilasciata da un professionista iscritto all’albo professionale con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico (lo prevede l’articolo 7 del Decreto Ministeriale 37/08).
Devono essere presenti inoltre la documentazione relativa alla manutenzione degli impianti, quella degli interventi di adeguamento e il verbale di verifica periodica come previsto dal DPR 462/01.

Il DPR 462/01 è molto rigido sulle norme degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro. La norma è valida (e obbligatoria) anche nei condomini quando è presente almeno un lavoratore: in questo caso l’amministratore di condominio ha il ruolo di “datore di lavoro” e deve rispettare i vincoli del DPR 462/01.
Secondo la norma, l’amministratore deve far verificare l’impianto condominiale ogni 5 anni oppure ogni 2 se ci sono locali adibiti a studio medico, cantieri o luoghi con un pericolo di incendio più alto.
La verifica dell’impianto elettrico condominiale va affidata a enti specializzati e autorizzati che non possono avere un “doppio ruolo”: per loro progettare, installare o fare consulenza sugli impianti elettrici è vietato, a garanzia di imparzialità dei risultati dei controlli.
Le verifiche prevedono l’esame della documentazione relativa all’impianto, quindi dichiarazione di conformità, ispezioni precedenti e il progetto di installazione, un accurato esame a vista degli impianti, prove di continuità e funzionamento dei conduttori di terra, di protezione e degli equipotenziali, misura della resistenza a terra, misura delle tensioni di contatto e di passo, misura dell’impedenza dell’anello di guasto.
Alla fine dei controlli, l’organo incaricato delle verifiche consegnerà un certificato di ispezione con l’esito della verifica e le prescrizioni per rendere sicuro e conforme l’impianto elettrico.
Se invece all’interno del condominio non ci sono lavoratori, l’amministratore è esentato dall’applicazione del DPR 462/01, ma in caso di incidente causato dall’impianto elettrico deve dimostrare di aver fatto controllare puntualmente lo stato di salute dell’impianto elettrico, come previsto anche dalla sesta parte del CEI 64/8 e dalla Legge n° 46 del ’90 (ora DM 37/08).

Come già accennato, se il condominio non ospita lavoratori, l’amministratore non è obbligato a rispettare il DPR 462/01, ma deve comunque garantire controlli periodici dell’impianto.
Le norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici (CEI 64/8 ed ex Legge 46/90) prevedono verifiche iniziali, straordinarie e periodiche, oltre a esami a vista e prove strumentali.
Se le verifiche iniziali sono obbligatorie per la dichiarazione di conformità, le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare il perfetto funzionamento dell’impianto, mentre le verifiche straordinarie si tengono quando si operano cambiamenti o modifiche all’impianto.
Gli esami a vista possono essere ordinari o approfonditi: nel primo caso si controlla che tutti i componenti dell’impianto siano a norma e in buono stato, nel secondo, grazie a strumenti appositi, si va più a fondo e si verificano condizioni ambientali, gravosità del servizio (cioè quanto l’impianto elettrico è sollecitato) e stato generale dell’impianto.

Ricordiamo infine che il condominio ha solitamente un alimentatore TT e che all’impianto di terra devono essere collegate anche le tubature di gas e acqua e, possibilmente, anche i ferri delle fondazioni in cemento armato. L’impianto di terra è unico per tutto lo stabile.

IMPIANTO TERMICO CONDOMINIALELa denuncia INAIL ex ISPESL DM 01/12/75 - raccolta ROBBLIGHI e SANZIONIIl titolo II del Dec...
25/10/2019

IMPIANTO TERMICO CONDOMINIALE
La denuncia INAIL ex ISPESL DM 01/12/75 - raccolta R
OBBLIGHI e SANZIONI

Il titolo II del Decreto Ministeriale 01/12/1975 si riferisce ai generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, e stabilisce i requisiti di prevenzione degli infortuni.
Per ogni impianto realizzato con uno o più generatori di calore, deve essere presentata la denuncia allorché è effettuata una nuova installazione oppure sono apportate modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori.
La denuncia INAIL ex ISPESL DM 01/12/75 - raccolta R è in capo all'installatore o all'amministratore.
L'assenza di tale pratica, indicata sul rapporto tecnico, può attivare l'ispezione l'impianto termico da parte dell'ente al fine di valutarne il corretto esercizio e manutenzione, nonché la sicurezza.
Il terzo responsabile alla prima presa in carico dell'impianto deve fare il check dello stesso, se non è in regola con INAIL non può assumere tale incarico sino alla messa a punto, continua ad essere manutentore, ma la responsabilità è in capo all'amministratore.
D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 Sanzioni a carico dei Terzi Responsabili e dei Manutentori - esempi...
Assenza di omologazione ISPESL: violazione dell’art. 70, comma 1, che prevede la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro

L'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4), c.c., è titolare di un obbligo di garanzia in r...
23/10/2019

L'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4), c.c., è titolare di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni dell'edificio, lo stesso amministratore, pertanto, deve: presentare, in caso di attività soggetta al D.P.R. n. 151/11, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed eventualmente richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, e provvedere al suo rinnovo prima della scadenza, qualora sia già stato rilasciato; mantenere in efficienza le attività, i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (e tutte le altre misure adottate a tal senso); effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, in accordo con la regolamentazione vigente e a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche; mantenere aggiornato e rendere disponibile un registro dei controlli.
Fonte: https://www.condominioweb.com/normativa-antincendio-amministratore.15610

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