09/07/2020
🛑⭕️Cambiano i tetti di spesa per l’utilizzo della al 110% sui lavori edilizi di dell’involucro dell’edificio, con una rimodulazione basata sulla tipologia e sul numero delle unità immobiliari che compongono un condominio: in particolare, vengono aggiunte nuove tipologie di interventi agevolabili e categorie di beneficiari del superbonus.
⭕️🛑 l’approvazione definitiva deve avvenire entro il , quindi non si attendono ulteriori novità.
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L’ecobonus plus, prevede una detrazione al 110% per i lavori di climatizzazione ed efficientamento energetico sull’involucro delle facciate degli edifici o per quelli antisismici. Si applica per interventi effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
=> Decreto Rilancio: detrazioni edilizie al 110%
Gli emendamenti prevedono una rimodulazione in base alle seguenti caratteristiche dell’edificio:
✅composto da più di otto unità immobiliari: 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari,
✅composto da due a otto unità immobiliari: 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari,
✅unifamiliare o unità immobiliari in edifici plurifamiliari indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno: 50mila euro.
🍀🈴Per quanto riguarda i nuovi lavori incentivati, oltre agli interventi di isolamento termico degli involucri e agli impianti di climatizzazione e riscaldamento a condensazione, pompe di calore, ibridi e geotermici, vengono inseriti i collettori solari (abbinati a, un impianto ibrido o geotermico) e l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente nei comuni montani.
🛑⭕️Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, la nuova modulazione dei tetti di spesa (prima erano 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari), è la seguente:
✅edifici fino a otto unità immobiliari: 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari,
✅edifici composti da più di otto unità immobiliari: 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari.
✅Infine, oltre a condomini, persone fisiche fuori dall’attività d’impresa, IACP e cooperative edilizie, il beneficio fiscale si applica anche a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche.
Tetti di spesa per i lavori detraibili al 110% in base al numero di unità immobiliari nel'edificio: modifiche alla legge di conversione decreto Rilancio.