29/11/2017
La concentrazione degli incarichi nella ricostruzione post-sisma
Nell’ordinanza n.29/2017 vengono descritti i criteri per evitare la concentrazione degli incarichi (si trovano nell’articolo 6 .
I principali nodi segnalati riguardano l'importo totale degli incarichi che non deve superare i 25 milioni di Euro.
Segue il tetto massimo di incarichi realizzabili: 30. Ma subito dopo vi è un distinguo: i lavori da svolgere per un professionista si dividono in prestazioni principali (progettazione con miglioramento sismico con direzione lavori) e prestazioni parziali (rilievi dell’edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica). Effettuando entrambe le prestazioni il numero di interventi possibili sale a 75 ovvero se effettuate 30 principali e max 45 parziali.
Ma poiché ogni incarico per un edificio con danni gravi (esito E-F) presuppone più figure, ogni professionista potrà seguire solo 15 interventi tra progettazione (incarico principale) e direzione lavori (sempre principale) per poi demandare le altre attività secondarie oppure considerare almeno 5 prestazioni secondarie nello stesso incarico (Guarda tabella allegata).
Inoltre attualmente è attiva la fase per la riparazione degli edifici con danni lievi (esito B-C) in cui vengono esplicate principalmente le prestazioni parziali. Considerando circa 5-6 prestazioni a incarico, ogni professionista può seguire circa 9 interventi di questo tipo.
In definitiva, oltre a rischiare di esaurire le loro possibilità di incarico in questa prima fase, in pratica, il professionista potrà gestire, senza sub-incaricare, secondo i criteri dettati dal Commissario per la Ricostruzione, 15 (15 x 2 = 30) interventi per danni gravi e 9 (9 x 5 = 45) lievi.