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Tettoia aperta su quattro lati: SCIA o PdC?Una tettoia aperta su quattro lati non incide su volumetria e facciata dell’e...
02/08/2024

Tettoia aperta su quattro lati: SCIA o PdC?

Una tettoia aperta su quattro lati non incide su volumetria e facciata dell’edificio principale, se pertinenziale può bastare una SCIA. Lo ribadisce il Tar Campania Il Tar Campania con la sentenza n. 1438/2024 ritorna ancora una volta sul tema delle tettoie ricordando la differenza che intercorre tra una tettoia addossata al fabbricato principale, quindi aperta su tre lati, e una tettoia isolata e quindi aperta su quattro lati.
Ma prima di addentrarci nell’analisi del caso di oggi e della decisione del Tar in merito, vorrei ricordarti che a monte di spiacevoli sorprese causate da atti amministrativi repressivi inaspettati ci potrebbe essere una inconsapevole ed errata scelta del titolo edilizio per la realizzazione di un’opera, divenuta in questo modo abusiva con gravi ripercussioni economiche e penali. Sarebbe, quindi, utile valutare l’utilizzo di un software per i titoli abilitativi in edilizia che, attraverso una procedura guidata, ti aiuta ad individuare i titoli abilitativi in funzione dell’intervento, a gestire i molteplici moduli edilizi da compilare, presentare e successivamente archiviare, sempre disponibili e aggiornati.

Quando per la realizzazione di una tettoia può bastare la SCIA?
Una società era proprietaria di un’area su cui era situato un opificio industriale. A seguito di un’ordinanza del Comune, la società era obbligata a demolire alcune tettoie realizzate senza titolo.
Nel dettaglio, si trattava di strutture:
• aperte su tutti i lati e isolate dal fabbricato principale;
• realizzate con struttura in ferro e copertura in onduline;
• utilizzate a scopi produttivi.
In risposta a tale ordinanza, la società presentava una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per alcune delle opere contestate.
Tuttavia, il Comune emetteva un verbale di inottemperanza e successivamente adottava un provvedimento di diniego della SCIA, affermando che la società non aveva rispettato l’ingiunzione di demolizione.
La società contestava la legittimità di tali provvedimenti, sostenendo che l’accertamento di inottemperanza fosse illegittimo poiché la presentazione della SCIA (in sanatoria) “sterilizzava” il potere sanzionatorio dell’amministrazione.
Si giungeva così al ricorso al Tar con le seguenti motivazioni supportate da una consulenza tecnica:
• le tettoie rientravano tra gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia previsti dall’art. 37 del D.P.R. 380/2001;
• non determinavano un incremento di volume e pertanto non erano soggette a permesso di costruire;
• avevano carattere pertinenziale rispetto all’attività produttiva esercitata nell’opificio;
• non superavano il 20% della volumetria dell’immobile principale.
In sintesi, le tettoie avrebbero rappresentato strutture accessorie, aperte e di dimensioni contenute, funzionali all’attività industriale e prive di impatto urbanistico rilevante.

Tar Campania: la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti Prima di tutto il Tar ricorda che in pendenza di una pratica di sanatoria, l’amministrazione non può esercitare il potere sanzionatorio, rinviando ogni decisione all’esito del procedimento di sanatoria.
A parere dei giudici, le tettoie nel caso della società ricorrente possono essere considerate pertinenze urbanistiche per diverse ragioni esposte qui di seguito.

Caratteristiche delle tettoie del caso
• struttura aperta: le tettoie sono descritte come strutture aperte su tutti i lati, il che significa che non creano un incremento volumetrico significativo e non alterano i prospetti dell’edificio. Questa caratteristica consente di classificarle come interventi di ristrutturazione edilizia piuttosto che nuove costruzioni;
• funzione strumentale: le tettoie sono progettate per essere funzionali all’attività produttiva dell’opificio, il che le rende pertinenze dirette rispetto all’immobile principale. La loro funzione è meramente strumentale, supportando l’attività senza aumentare il carico urbanistico;
• dimensioni limitate: è stato evidenziato che le opere non superano il 20% della volumetria dell’immobile principale (art. 3, co. 1, e.6) D.P.R. 380/01), il che le esclude dalla categoria degli interventi di nuova costruzione e le classifica come opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia.

Normativa e giurisprudenza
Secondo il Tar le opere rientrano tra gli interventi previsti al comma 1 dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, atteso che le opere per le quali si chiede la sanatoria sono assentibili con SCIA ai sensi dell’art. 22, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/01.
In proposito, essi richiamano un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio
dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi.
In tal caso deve pertanto considerarsi illegittima la più grave sanzione demolitoria, prevista dall’art. 33 e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità (T. A. R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2018, n. 729; negli stessi termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 13 aprile 2021, n. 2363)
Queste motivazioni hanno portato il TAR a considerare illegittimo il diniego della SCIA in sanatoria e a riconoscere le tettoie come pertinenze urbanistiche, meritevoli di una diversa valutazione da parte dell’amministrazione comunale.

DECRETO LEGGE SALVA CASADisposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanisticaIl perimetro delle liev...
28/05/2024

DECRETO LEGGE SALVA CASA
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica

Il perimetro delle lievi difformità oggetto dell’intervento normativo tratta in particolare di DIFFORMITA':
- “formali”, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- edilizie interne (cd. “tolleranze”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare;
- che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità” che, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia al momento della richiesta del titolo, non consentono di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur se conformi agli standard urbanistici.

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