05/03/2026
Dal 3 agosto 2026 scattano nuove regole sugli obblighi di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) negli edifici, dopo le modifiche introdotte dal D. Leg.vo 5/2026.
Cosa cambia davvero (e cosa deve tenere d’occhio chi progetta, gestisce o verifica interventi edilizi)?
✅ Ambito più ampio: non solo nuove costruzioni, ma anche:
🔴 ristrutturazioni “importanti” degli edifici esistenti
🔴 ristrutturazioni dell’impianto termico (obbligo che può scattare anche su interventi impiantistici qualificati)
✅ Verifiche e relazione tecnica: impatto diretto sulla relazione ex art. 8 D. Leg.vo 192/2005, con attenzione ai nuovi criteri dell’Allegato III (ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello, secondo DM requisiti minimi).
✅ Edifici pubblici: possibilità di assolvere l’obbligo anche tramite soggetti terzi (es. modelli con operatori specializzati/ESCO), con modalità attuative demandate agli enti.
✅ Deroghe più articolate: l’“impossibilità” può essere tecnica ma anche economica (da motivare in modo puntuale, valutando le diverse opzioni tecnologiche).
👉 Anche in caso di impossibilità, resta l’obiettivo di riduzione dell’energia primaria non rinnovabile secondo Allegato III.
📌 Tradotto: più casi coinvolti, più responsabilità progettuali, più attenzione alla documentazione.
👉 Leggi l’articolo completo sul sito per ambito applicativo, percentuali, deroghe e modalità di verifica.
https://www.legislazionetecnica.it/8645186/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/obblighi-integrazione-delle-fonti-rinnovabili-negli-edifici