Con il Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico (es. sostituzione caldaia) degli edifici godranno di un'aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (que
sto nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l'impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi), se optare per lo sconto in fattura applicato dall'impresa o dalle imprese, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L'impresa o le imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d'imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo. Potranno beneficiare della detrazione al 110% le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari e le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
È sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d'Imposta al 110%? Si, salvo l'ipotesi in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione o il credito d'imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall'ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Ci sono ulteriori vincoli da rispettare per ottenere il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico? Sì, fermo restando la necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è necessario conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Il miglioramento di almeno due classi energetiche potrà essere ottenuto anche realizzando, congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, tutti gli altri interventi previsti dall'ecobonus (come la sostituzione di infissi, sistemi di building automation, eccetera), compresa anche l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per l'energia prodotta e dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due appositi attestati di prestazione energetica, ante e post intervento, secondo le indicazioni che saranno specificate nel decreto che sarà emanato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Se il mio edificio si trova in classe A3 mi basterà salire alla classe A4 per veder riconosciuta la detrazione o credito d'Imposta al 110%? Sì, la legge specifica che dove non sia possibile conseguire il miglioramento di due classi energetiche sia sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, per l'appunto l'A4. Se l'ammontare della detrazione spettante in un anno eccede l'imposta lorda, posso recuperare l'Incentivo negli anni successivi? No, la parte non utilizzata di detrazione in un determinato anno non può essere utilizzata negli anni successivi. Come potrà utilizzare il credito d'Imposta il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura? L'impresa potrà utilizzare direttamente il credito d'imposta in compensazione in F24 in cinque quote annuali, o potrà cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, eccetera). Quante volte può essere ceduto il credito di Imposta? Il credito d'imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto. Se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, quel soggetto perde il credito che ha ricevuto? No, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta. Se si intende ristrutturare un edificio unifamiliare attualmente privo di sistema di riscaldamento (si pensi ad esempio a case rurali), si può beneficiare dell'ecobonus per la realizzazione del nuovo impianto? No, il comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio richiama l'articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013 che agevola gli interventi di coibentazione delle strutture che delimitano il volume riscaldato confinanti con l'esterno, vani freddi e terreno e la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti. Per beneficiare del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica, quali adempimenti devono essere rispettati? Occorre il rilascio dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato, che certifichi che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Inoltre, nel caso in cui si eserciti l'opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli interventi iniziati prima di tale data, a quali condizioni sono ammissibili alle detrazioni del 110%? Quali documenti bisogna produrre in questi casi? Il primo periodo del comma 1 dell'art. 119 del "decreto rilancio" prevede che "La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti i casi:"
La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Il comma 1 specifica, inoltre, gli interventi "trainanti" ammessi alla detrazione del 110% e pone alcuni vincoli e requisiti, cioè stabilisce:
a) i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;
b) il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio io e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
c) quando è agevolabile l'allaccio alla rete di teleriscaldamento;
d) quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa. Il comma 3 aggiunge il requisito che, ai fini dell'applicazione della detrazione del 110%, bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi "trainanti" la fruizione dell'aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1e 3, sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio dei lavori. Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.
È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente? Come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. paragrafo 4) "Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati."