Environmental Engineering and Consulting Srl

Environmental Engineering and Consulting Srl E.E.CO. Srl oltre 15 anni di Consulenza ed Ingegneria HSE La Environmental Engineering and Consulting Srl (E. E. CO.

srl) è una società di ingegneria specializzata in attività innovative ed ad elevato contenuto tecnologico. La Environmental Engineering and Consulting Srl vanta un know-how tecnico specialistico nei vari settori della progettazione impiantistica industriale e nella consulenza specialistica di settore. In particolare, le nostre progettazioni riguardano impianti complessi che vengono realizzati pone

ndo una particolare attenzione a quelle che sono le innovazioni tecnologiche di settore, per garantire la massima efficienza d’esercizio ed un’agevole ed economica manutenzione post-collaudo, nel rispetto delle norme di sicurezza e compatibilità ambientale. La nostra società ha acquisito negli anni competenze specialistiche tali nell’ambito dell’ingegneria di processo, la sostenibilità ambientale, la business continuity e la valutazione dei grandi rischi industriali offrendo soluzioni integrate ai manager ed il proprio contributo a centinaia di Imprese ed enti di ogni settore. Eroghiamo servizi di formazione ed addestramento professionale attraverso il nostro centro ECOACADEMY e le nostre attrezzature innovative. Negli oltre 15 anni di esercizio la Environmental Engineering and Consulting Srl ha conquistato la fiducia dei propri Clienti con la forza della professionalità, la serietà, il rispetto degli impegni presi e la trasparenza.

Ai nostri collaboratori, ai nostri clienti, ai nostrifornitori, ai nostri partner, E.E.CO. SRL augura imigliori auguri d...
23/12/2022

Ai nostri collaboratori, ai nostri clienti, ai nostri
fornitori, ai nostri partner, E.E.CO. SRL augura i
migliori auguri di buone feste!
Il nostro ufficio sarà comunque sempre operativo.
I nostri aggiornamenti, approfondimenti e news riprendono
lunedì 9 gennaio 2023.
Il TEAM DI EECO SRL

⚠ 👉OBBLIGO INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE PREPOSTO 👈⚠ E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 la Legg...
16/02/2022

⚠ 👉OBBLIGO INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE PREPOSTO 👈⚠

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 la Legge n. 215 del 17 /12/2021,che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021.
Tra le principali novità introdotte, la legge è intervenuta sull’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, imponendo al datore di lavoro l’obbligo di individuare il preposto, il quale sarà chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
• sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
• in caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
• in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
• in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si precisa che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).

Inoltre, si prevede che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (nuovo art. 37, comma 7-ter, d.lgs. n. 81/2008). La pena a carico di chi ometta tale adempimento prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro

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👉✅😎D.L. 146/2021: ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO👈⚠😎E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dice...
15/02/2022

👉✅😎D.L. 146/2021: ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO👈⚠😎

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 la Legge n. 215 del 17 /12/2021, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021.
Importante novità riguarda la formazione e l’addestramento obbligatorio, a cura e spese del datore di lavoro.
La nuova norma prevede, al comma 5 art. 37 d. Lgs. 81/08 , che l’addestramento debba consistere nella prova pratica dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, oltreché nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza, prevedendo altresì l’obbligo di tracciare in apposito registro, anche informatizzato, tutti gli interventi di addestramento effettuati .

La E.E.CO. SRL ha sviluppato negli anni una grande esperienza nella formazione e soprattutto nell’addestramento professionale. I nostri corsi di formazione propongono un taglio pratico sulle tematiche professionali più richieste nel mercato del lavoro attraverso il nostro staff di addestratori per la sicurezza in grado di supportare e monitorare ogni fabbisogno formativo.
In particolare proponiamo corsi di addestramento specifico su:
• Lavori in Spazi Confinati
• Lavori in Quota
• Rischio Incendio
• Lockout tagout
• Perdite e spandimenti
• Gestione emergenze e situazioni di crisi
• Primo Soccorso
• Corretto utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva)
• Montaggio e Smontaggio di Trabattelli
• Lavori su Corda
• Attrezzature da Lavoro (Carrelli elevatori, PLE, gru, ecc)
• Corretto utilizzo delle sostanze pericolose
• Utilizzo in sicurezza delle scale
• Utilizzo delle macchine e in sicurezza
• Ecc…

Per ricevere ulteriori informazioni invia una mail a [email protected] oppure contatta i nostri tecnici al numero telefonico 0823 1540391

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⚠️Attivazione corso “Sicurezza Laser base per tecnici ed addetti”⚠️La E.E.CO.SRL ha attivato un CORSO di formazione in m...
14/02/2022

⚠️Attivazione corso “Sicurezza Laser base per tecnici ed addetti”⚠️

La E.E.CO.SRL ha attivato un CORSO di formazione in modalità webinar, della durata di 8 ore, dal titolo “Sicurezza Laser base per tecnici ed addetti” da svolgersi in data 14/03/2022

Il corso di formazione per SICUREZZA LASER base per tecnici ed addetti si propone lo scopo di fornire agli operatori della prevenzione in particolare ai: Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), Consulenti sulla Sicurezza, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Rappresentanti degli Organi di Vigilanza un supporto di conoscenze teorico-scientifiche e pratico-applicative ai fini della VALUTAZIONE DEL RISCHIO LASER: e delle MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dei lavoratori esposti.

Essendo in carico al Datore di Lavoro la piena responsabilità della sicurezza dei lavoratori dalle esposizioni alle radiazioni LASER, questi deve assicurare che la persona incaricata per supportarlo nella valutazione dei rischi abbia le capacità e le conoscenze nonché le eventuali risorse per espletare i compiti previsti. Infatti, l’inadempienza alle disposizioni dell’art.181 prevede pesanti sanzioni per il datore di lavoro ma anche la nomina di una figura che non abbia i requisiti previsti (“culpa in eligendo”) nonché per lo stesso professionista che si proponga allo scopo senza le qualifiche e le competenze necessarie.

OBIETTIVI DIDATTICI Obiettivo del corso è fornire un approfondimento su vasta scala sulle normative e le tecniche di valutazione e misura dei siatemi LASER. I discenti al termine del corso completo saranno in grado di raggiungere i seguenti obiettivi:
- Individuare e analizzare le sorgenti LASER tra cui quelle “giustificabili”;
- Conoscere gli effetti sulla salute;
- Definire gli obblighi di legge per le varie figure convolte;
- Organizzare le misure di prevenzione e protezione e le eventuali misure di risanamento;
- Effettuare stime/calcoli/misure ed interpretarne i risultati;
- Conoscere la strumentazione di misura adeguata e i criteri di scelta;
- Conoscere gli obblighi dei fornitori dei sistemi LASER e usare le banche dati;
- Riconoscere i requisiti del profilo professionale del Tecnico Valutatore LASER (TSL/ASL): conoscenza, abilità e competenza; compiti e responsabilità.

Costo a discente: € 250+IVA


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Contattaci al n. 08231540391 ed invia la tua iscrizione all’indirizzo [email protected]

🔥SCADENZE AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO🔥A seguito di chiarimenti del Dipartimento dei Vigili del fuoco, il Co...
08/02/2022

🔥SCADENZE AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO🔥

A seguito di chiarimenti del Dipartimento dei Vigili del fuoco, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha indicato, con la circolare n. 836 del 1° febbraio 2022, le modalità di valutazione delle scadenze per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno.

Per effetto della proroga della scadenza dell'aggiornamento, sono quindi possibili tre casi distinti:

1) i professionisti antincendio, che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, considerano già iniziato il nuovo quinquennio; pertanto le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;
2) i professionisti antincendio il cui quinquennio scade tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, e che non hanno completato l’aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;
3) i professionisti antincendio il cui quinquennio scade tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 e che non avranno completato le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno SOSPESI dagli elenchi del Ministero dell’Interno fino al completamento delle 40 ore di aggiornamento previste.

Visita il ns sito www.eeco.it e scarica la circolare del CNI ed il parere del Dipartimento dei Vigili del fuoco

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🚻👉Attivazione Corso: “Parità e Rischi di genere: Salute e Sicurezza sul Lavoro e Certificazione”👫👈La E.E.CO.SRL ha attiv...
27/01/2022

🚻👉Attivazione Corso: “Parità e Rischi di genere: Salute e Sicurezza sul Lavoro e Certificazione”👫👈

La E.E.CO.SRL ha attivato un CORSO di formazione ad hoc, della durata di 8 ore, da svolgersi in data 7 marzo 2022 dal titolo “Parità e Rischi di genere: Salute e Sicurezza sul Lavoro e Certificazione ”.

In Italia esiste l’obbligo, ai sensi del D.Lgs.81/08, di rilevare ed eliminare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, spesso nessuno procede con la Valutazione specifica del rischio o rimanda questa indagine a pochi trafiletti all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata istituita la certificazione della parità di genere volta ad attestare l’efficacia delle politiche e delle misure organizzative adottate dal datore di lavoro che occupi più di 50 lavoratori al fine di ridurre il divario di genere in relazione:

alle opportunità di carriera,
ai livelli retributivi a parità di mansione,
alle politiche per la gestione delle differenze di genere,
alla tutela della maternità.
Vige, altresì, l’obbligo di redigere con cadenza biennale un rapporto sulla situazione dei lavoratori subordinati occupati nell’impresa, per i datori di lavoro che occupino più di 50 lavoratori.

Il datore di lavoro che soddisfi l’anzidetto requisito dimensionale è tenuto a redigere un rapporto sulla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici che, distinto per genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, evidenzi, oltre ai livelli retributivi annui, il numero di lavoratori:

assunti nel corso dell’anno di riferimento,
coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività,
interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità,
il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato oppure da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa),
interessati dall’intervento di ammortizzatori sociali,
sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale,
coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.


Il corso, che si svolgerà in modalità WEBINAR, ha lo scopo di proporre strumenti pratici per Misurare i rischi dell’attività lavorativa in base al genere e di redigere il rapporto finalizzato all’ottenimento della certificazione della parità di genere .

Il corso della durata di 8 ore, di tipo specifico, fornisce le nozioni necessarie per una corretta gestione della tematica proposta ed è rivolto agli RSPP, HSE manager e specialist, ai consulenti tecnici delle imprese, agli HR manager e coloro che si occupano della gestione del personale nonchè a coloro che si vogliano avvicinare ad una materia così nuova ed interessante.


Costo a discente: € 200+IVA

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👫🚻CODICE PARI OPPORTUNITA’: MODIFICHE✅👈E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2021 n. 275 la L. 16...
25/01/2022

👫🚻CODICE PARI OPPORTUNITA’: MODIFICHE✅👈

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2021 n. 275 la L. 162/2021, recante modifiche al codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006).
Tale legge, entrata in vigore il 3 dicembre 2021, introduce modifiche e novità al codice delle pari opportunità. Rende obbligatoria, per le aziende con più di 50 dipendenti, il rapporto sulla situazione del personale e istituisce la Certificazione della parità di genere.

La stesura del rapporto periodico sulla situazione del personale (art. 46 D.Lgs. 198/2006)dove essere effettuata obbligatoriamente ogni 2 anni dalle aziende con più di 50 dipendenti (non più 100). Tale rapporto deve essere compilato tramite apposito modulo online e trasmesso alle RSA; le realtà più piccole potranno redigere il rapporto su base volontaria.

Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi per più di 12 mesi all’obbligo di redazione del rapporto, è prevista la sospensione delle agevolazioni e degli esoneri contributivi eventualmente goduti;
Invece, nel caso di rapporto mendace o incompleto, sarà applicata dall’INAIL una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000;

Dal 1° gennaio 2022 è stata istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione:
– alle opportunità di crescita in azienda;
– alla parità salariale a parità di mansioni
– alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Le aziende che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione, è riconosciuto un punteggio premiale ai fini della partecipazione ai progetti europei nazionali e regionali per la concessione di aiuti di Stato.
Per l’anno 2022, alle aziende che siano in possesso della certificazione della parità di genere è concesso un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (la c.d. premialità di parità). .

Per ricevere ulteriori informazioni invia una mail a [email protected] oppure contatta i nostri tecnici al numero telefonico 0823 1540391

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👉✅Attivazione Corso:  “CORSO BASE IN DISABILITY & DIVERSITY MANAGEMENT”🍀👈La E.E.CO.SRL ha attivato un CORSO di formazion...
24/01/2022

👉✅Attivazione Corso: “CORSO BASE IN DISABILITY & DIVERSITY MANAGEMENT”🍀👈

La E.E.CO.SRL ha attivato un CORSO di formazione ad hoc, della durata di 8 ore, da svolgersi in data 22 febbraio 2022 dal titolo “CORSO BASE IN DISABILITY & DIVERSITY MANAGEMENT”.
Il corso ha come obiettivo di fornire le informazioni di base per le figure che si accingono ad assumere l’incarico di DIVERSITY E DISABILITY MANAGER .

Questi è un professionista poliedrico che si occupi di predisporre progetti personalizzati e di risolvere i problemi legati alle condizioni di lavoro dei dipendenti diversamente abili.
Durante corso di elevato profilo professionale verrà posta particolare attenzione agli strumenti di organizzazione del lavoro e alle tecniche di assessment della disabilità e della diversità all’interno delle aziende e delle organizzazioni complesse.
Il corso che si svolgerà in modalità WEBINAR e prevede un training in Disability & Diversity Management che comprende non solo aspetti di psicologia del lavoro ma anche e soprattutto di salute e sicurezza nonché di organizzazione e management delle risorse disabili.
La gestione della disabilità diventa quindi una componente di specializzazione per professionisti provenienti da ambiti diversi con la finalità comune di: valutare le risorse e il potenziale del lavoratore, per garantirne la salute e la sicurezza sul lavoro nonché il benessere fisico e psicologico, per operare selezione e recruiting, per accompagnare i percorsi evolutivi delle persone all’interno delle organizzazioni, per favorire l’inclusione lavorativa, il welfare, il benessere, lo smart working e infine prevenire le discriminazioni e le molestie lavorative.

Il corso della durata di 8 ore è di tipo introduttivo ma fornisce le nozioni di base per una corretta gestione della tematica proposta

Costo a discente: € 200+IVA

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Contattaci al n. 08231540391 ed invia la tua iscrizione all’indirizzo [email protected]

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👉✅🗑Nuovo modello di documento del Formulario di Trasporto Rifiuti 🗑👈✅Con Delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 è stato app...
14/01/2022

👉✅🗑Nuovo modello di documento del Formulario di Trasporto Rifiuti 🗑👈✅

Con Delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Modello di Documento unico del Formulario di trasporto rifiuti previsto all’art. 230, comma 5, del Testo Unico Ambiente (TUA) D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti che provengono dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.
L’ art. 230 così recita:
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche’ i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e’ adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Il modello è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.
Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.
Una volta effettuato il trasporto, il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006.
 Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
- Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
- In caso di successivo trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino il FTR è accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.
In base all’art. 230 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 tale formulario si applica ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie:
- pubbliche;
- asservite ad edifici privati;
- fosse settiche;
- manufatti analoghi e sistemi individuali (articolo 100, comma 3);
- bagni mobili.

Questi rifiuti, in base al TUA si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva
Ovviamente i produttori dei rifiuti devono essere iscritti:
- all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212,comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti,
- all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Per ricevere ulteriori informazioni invia una mail a [email protected] oppure contatta i nostri tecnici al numero telefonico 0823 1540391

👉🍀✅Aggiornamento normativa in ambito rifiuti: il nuovo Piano di Emergenza Esterna per i gestori di impianto👈🗑⚠Il 07 otto...
04/01/2022

👉🍀✅Aggiornamento normativa in ambito rifiuti: il nuovo Piano di Emergenza Esterna per i gestori di impianto👈🗑⚠

Il 07 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 27 agosto 2021 , in merito alla gestione dei rifiuti.
Il testo riguarda “Le linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.

In particolare, stabilisce in modo chiaro come le imprese che si occupano di stoccaggio e trattamento rifiuti debbano predisporre dei Piani di Emergenza Esterna.
Tra i punti affrontati nel testo vi sono i seguenti:
• Il fatto che le aziende in oggetto non siano automaticamente classificate a rischio di incidente rilevante, e che le linee guida non si applichino ai siti ex D.Lgs. n.105/2015;
• La visione dell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti come un elemento fondamentale di un sistema più ampio, finalizzato alla pianificazione o revisione dei Piani di Emergenza Esterni, oltre che all’informazione della popolazione.

Le linee guida definiscono la procedura di intervento da attuare per la gestione dell’emergenza in caso di possibili eventi accidentali in impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio incendi con formazione e diffusione all’esterno di sostanze inquinanti.
Il loro obiettivo è quello di definire in particolare, in modo sintetico e puntuale, le modalità operative di intervento da attuare.
Il testo individua nei titolari delle attività in oggetto, coloro incaricati di trasmettere al Prefetto competente le informazioni per l’elaborazione o l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna.
Questa comunicazione va espletata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, ovvero entro il 06 dicembre 2021.

Si tratta, nello specifico, delle schede-dati riportate all’allegato C.2., che fanno riferimento a:
• un modulo di dichiarazione sulle informazioni relative all’impianto, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 200 n. 445 e dell’art. 26, c.4 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113
• una serie di allegati:

 classificazione del rischio incendio con metodo ad indici e relativa relazione tecnica di professionista abilitato;
 planimetria generale dell’impianto;
 planimetria antincendio;
 elaborati grafici/check list;
 copia documento d’identità in corso di validità con firma visibile del legale rappresentante;
 informativa in materia di protezione dei dati personali

In parallelo, la classificazione del rischio incendio contenuta nei Piani d’Emergenza Interni (PEI), occorre che sia redatta ai sensi del nuovo decreto, ed aggiornata in caso di variazioni o almeno ogni tre anni.
Per approfondire il tema ed implementare nella propria realtà le nuove linee guida occorre destreggiarsi nella normativa di riferimento.
Quale ente accreditato sui servizi di formazione, oltre che l’esperienza maturata negli anni in ambito di ambiente- salute e sicurezza, E.E.CO.srl si pone come partner qualificato in questo ambito.

✅👉Formazione datore di lavoro, dirigenti e preposti📗👈Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubbli...
27/12/2021

✅👉Formazione datore di lavoro, dirigenti e preposti📗👈

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2021, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che stabilisce importanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare l'art. 37 comma 7 del decreto 81/2008 stabilisce l'obbligo ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO, in aggiunta ai dirigenti e ai preposti, di un'adeguata e specifica formazione e dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno biennale in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
La formazione e l'aggiornamento periodico devono essere effettuati in presenza.
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni individuerà la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, ma anche le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

visita il nostro sito www.eeco.it e scarica il nuovo decreto

Indirizzo

Via E. Mattei Snc Traversa Zona Ind. Le So. Co. Mer
Caserta
81100

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