28/08/2020
SICILIA. ORA MUSUMECI PUÒ UTILIZZARE L’ARTICOLO 31 DELLO STATUTO REGIONALE PER CUI È LUI IL RESPONSABILE DELL’ORDINE PUBBLICO DELLA SUA REGIONE
Anche se il Tar ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza del governatore siciliano Musumeci a mio avviso resta la validità amministrativa del provvedimento che riguarda la tutela della salute dei cittadini siciliani, e dei turisti in transito in Sicilia, e non le politiche migratorie.
Ma a questo punto se io fossi il governatore Musumeci utilizzerei l’articolo 31 dello statuto della Regione Siciliana che prevede testualmente che: ‘Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.’
Statuto alla mano il responsabile dell’ordine pubblico in Sicilia è il presidente regionale, che può delegare questa competenza al Governo centrale (testualmente: Il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale): una possibilità, non un obbligo.
Pertanto è il governatore regionale che ha la responsabilità e l’ultima parola sulla sicurezza della sua Regione.
Per cui se lo Stato vuole giocare a braccio di ferro il governatore Musumeci ha i muscoli per farlo e per vincere.