obbligatorieta' del certificato energetico dal 2010 PDF Stampa E-mail
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Lunedì 01 Novembre 2010 09:00
da luglio 2010 il certificato di certificazione energetica è diventato obbligatorio per quanto concerne il contratto di compravendita ma anche il contratto di locazione di un immobile. Il documento energetico viene rilasciato solamente dai soggetti iscritti regolarmen
te all'Albo dei Certificatori della Regione di appartenenza; oltre ad essere obbligatorio per legge, lo stesso certificato ci da indicazioni sui consumi dell'unita immobiliare in questione e quindi anche le spese di amministrazione ed in particolare quelle del riscaldamento sono in qualche misura legate alla Classe energetica di appartenza; un immobile è energeticamente più appetibile se la sua classe si avvicina alla A ed il suo valore di compravendita è sicuramente maggiore di una stesso immobile con alti consumi vicini alla classe G. certificatori energetici iscritti all'albo dei certificatori PDF Stampa E-mail
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Sabato 07 Luglio 2007 09:54
Siamo certificatori energetici nella regione Liguria iscritti all'albo degli ingegneri ed all'albo dei certificatori energetici. Ci occupiamo di redigere il certificato energetico dell'immobile tramite l'utilizzo del software CELESTE. Il certificato energetico è obbligatorio in liguria tutte le volte che si stipula un contratto di compravendita oppure quando si concede in locazione un immobile o si rinnova lo stesso contratto. La durata del certificato è di 10 anni e lo stesso deve essere riprodotto quando si svolgono dei lavori importanti di ristrutturazione nell'edificio dal punto di vista energetico. Se si sostituisce la vecchia caldaia con una di nuova generazione oppure se si sostituiscono gli infissi o se si installa un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria allora le caratteristiche energetiche dello stabile cambiano in maniera relativamente importante. Se durante la vendita dell'immobile si è gia consapevoli che a breve dovrebbero essere fatti dei lavori importanti o sostituire la caldaia o installallare pannelli solari ecc ecc, purtroppo dal 2011 NON si può posticipare la redazione del certificato energetico e pertanto si farà obbligatoriamente prima dell'atto di acquisto. Sarebbe opportuno invece redigere un certificato energetico in previsione dei futuri lavori, nel quale sia anche inclusa la simulazione di diagnosi energetica comprendente consigli utili per migliorare le prestazioni energetico-termiche dello stabile in questione; in questa maniera si potrebbero attuare gli interventi migliorativi previsti e rifare il certificato energetico che in questo caso presenterà una classe indubbiamente migliore facendo emergere le migliori qualità termiche dell'appartamentoa seguito dei lavori. In generale occorre redigere un certificato per ogni immobile. Se esiste una caldaia condominiale centralizzata allora potrebbe bastare un solo certificato; questo vale per l'intero edificio a patto che la destinazione d'uso dei singoli appartamenti sia la medesima; se ciò non accade allora è necessario fare tanti certificati quanti sono le diverse destinazioni d'uso dello stesso stabile. Ovviamente anche laddove potrebbe essere sufficiente redigere un solo certificato per l'intero stabile sarebbe comunque meglio avere tanti certificati quanti sono gli appartamenti affinche siano più chiare e specifiche le caratteristiche energetiche del singolo appartamento; se poi cambiano le caratteristiche della singola unità immobiliare è molto più semplice e rapido aggiornare quello specifico certificato. Solitamente se l'impianto è autonomo c'è una sola caldaia che funge da riscaldamento e produce anche L'A.C.S. (acqua calda sanitaria); di solito se l'impianto è centralizzato esso funge da riscaldamento mentre la produzione di acqua calda sanitaria viene fatta singolarmente per ogni immobile da una calderina autonoma. NOTA: se io sono proprietario di n immobili in un condominio che ha un'unica caldaia centralizzata posso redigere un singolo certificato energetico valido solo per gli n immobili considerati; pertanto è necessario considerare la quota millesimale di potenza della caldaia associata agli n appartamenti, (per calcolare la quota millesimale di potenza si fa riferimento ai millesimi di riscaldamento degli n appartamenti). TARGA ENERGETICA:
La targa energetica corrisponde a dichiarare quanta energia consume un edificio per mezzo di valutazioni effettuate con procedimenti analitici standardizzati. I dati ottenuti vengono riferiti ad una scala di valori suddivisa in sette classi energetiche che vanno dalla A, quella con maggiore efficienza, alla G, la meno economica e conveniente in termini di consumi e di risparmio energetico. Insieme all'attestato, i verificatori accreditati rilasciano anche una targa simile all'energy label in uso da anni per i nostri elettrodomestici, che indica in unità fisiche (Kwh/m²) i consumi dell'immobile. COME SI ARRIVA AL CERTIFICATO ENERGETICO? PDF Stampa E-mail
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Sabato 07 Luglio 2007 09:54
Prima di tutto occorre avere tutti i dati dell'appartamento in questione; pertanto è necessaria una visura catastale dell'immobile ed una planimetria se esistente. Dalla visura si possono estrapolare dati importanti quali il mappale la particella il subalterno, il piano, mentre la planimetria ci da informazioni sulla consistenza dell'appartamento, sull'altezza e sull'orientamento dell'immobile stesso (quest'ultimo è un dato fondamentale da inserire nel programma). Dopodichè si deve fare un sopralluogo per vedere e acquisire i dati della caldaia centralizzata o autonoma; è importante sapere qual'è la potenza, il combustibile utilizzato, la marca e se è presente un boiler. E' inoltre importante sapere se l'ACS (acqua calda sanitaria) è prodotta dalla stessa caldaia oppure da un riscaldatore separato. Si prende nota anche della tipologia di elementi radianti, per esempio radiatori a muro o altro. numero di elementi per radiatore e tipo di radiatore
Occorre fare delle misure al cosidetto involucro trasparente che è rappresentato da finestre, portafinestre ecc. si misurano le dimensioni e si osservano il materiale di cui sono fatti gli stessi infissi, i vetri (possono distinguersi per spessore e pertanto possono essere singoli o doppi e avere differente mezzo isolante all'interno), eventuali cassonetti e relative misure. Occorre inoltre osservare gli infissi esterni (persiane, avvolgibili) ed il tipo di materiale (plastica, alluminio, legno) Si devono misurare anche le dimensioni dei terrazzi
Si possono fare anche delle fotografie a dimostrazione che quanto si è misurato coincide con l'appartamento in questione; si prende nota anche del materiale costituente il pavimento (piastrelle. parquet ecc). Il certificatore non è obbligato a fare la diagnosi energetica se non esplicitamente richiesto dal proprietario. Ovviamente una diagnosi energetica è utile se in futuro si volessero eseguire importanti lavori rivolti alla riduzione dei costi di riscaldamento. Tutta questa fase appena descritta è la parte di acquisizione dati; adesso comincia la inserzione dei rispettivi dati nelle caselle del sofware celeste. CONSIGLI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO
Sarebbe meglio lavorare col software caricandolo dal cd oppure utilizzando la versione che abbiam installato sul vostro pc anche se non recentissima; solo dopo aver compilato tutto dobbiam utilizzare la versione più aggiornata del SW CELESTE situata nel sito della Regione www.ambienteinliguria.it. In questo modo evitiamo di lavorare on-line, pertanto non avremo rallentamenti o discunnesioni fastidiose e indesiderare dalla rete. Quando carichiamo il nostro file XML su Celeste on-line occorre aggiornare le varie pagine inserendo eventuali dati mancanti non presenti nelle versione off line precedente. Prima di completare il nostro certificato occorre inserire nel sw il numero del certificato (che non è un numero che indica quanti certificati abbiam fatto) che è quello che viene attribuito dal sito della regione e solo dopo quest'ultima inserzione possiam concludere il nostro ACE. A questo punto si invia in Regione sia il certificato in PDF (non firmato e non timbrato) che il file XML relativo al medesimo certificato. (se per errore carichiamo il file sbagliato si rimedia rieffettuando il caricamento del nuovo file che automaticamente sostituirà il precedente). Solo ora il certificatore energetico può stampare il file PDF timbrarlo e firmarlo. Una copia del PDF viene data al committente (anche a colori o bianco nero)
Un'altra copia si consegna al Comune di Genova in forma cartacea oppure tramite invio PEC (posta elettronica certificata) della copia scannerizzata dell'ACE al seguente indirizzo PEC [email protected]
Dopo un giorno riceveremo una ricevuta di avvenuta consegna che custodiremo insieme al fascicolo dell'immobile certificato. OBBLIGATORIETA' DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO ENERGETICO PDF Stampa E-mail
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Mercoledì 11 Ottobre 2006 00:42
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICI DEGLI EDIFICI E' ORAMAI OBBLIGATORIA IN LIGURIA SIA PER QUANTO CONCERNE LA STIPULA OD IL RINNOVO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CHE LA COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE;
IN PARTICOLARE PER LA COMPRAVENDITA' E' NECESSARIO PRODURRE IL CERTIFICATO ED ALL'ALLEGARLO ALL'ATTO STESSO DI VENDITA, MENTRE PER QUANTO RIGUARDA LA LOCAZIONE NON E' PREVISTA LA ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO MA OCCORRE COMUNQUE CHE IL PROPRIETARIO LO ABBIA FATTO. Chi ci guadagna. Restano in campo alcune domande. La prima è: a chi conviene la certificazione energetica comune? Ovviamente, a chi intende vendere il proprio appartamento entro alcuni anni. Viceversa sarà poco disponibile ad affrontare la spesa chi è sicuro di continuare ad abitare la casa ancora per molto tempo o non si intende affittarla a breve. Infatti la validità di un attestato è di dieci anni:all’undicesimo questo documento diviene carta straccia. Risparmi. Una seconda domanda è: che risparmi permette?. Secondo l’Ace (associazione certificatori energetici), bisogna distinguere tra documenti seri e non. Sarebbe in atto una vera propria corsa al ribasso delle tariffe, con offerte che vanno da 70-80 euro a certificazione di appartamento nei supercondomini, a 100 euro in media nei condomini di medie dimensioni, contro i 400 euro che sarebbero dovuti in media per una certificazione singola (cifre che confermiamo, dopo un giro di telefonate agli amministratori). Una certificazione condominiale seria dovrebbe invece “quotare” sui 250 euro ad appartamento, se la caldaia è centralizzata, e almeno 50 euro in più se è singola. A sostenere la “svendita” sarebbero soprattutto quei tecnici qualificati secondo la vecchia legge n. 10/1991 che sono assurti a certificatori senza nemmeno seguire un corso e spesso compilano certificazione energetiche di dubbia qualità con l’aiuto dei programmini informatici imposti dalle regione o forniti da aziende di software. Alla regione Lombardia confermano che una verifica a campione di una quarantina di certificazioni, pur fatta con una certa tolleranza per le sviste più superficiali, ne ha identificato una buona fetta di inaccettabili e sottoponibili alle sanzioni di legge (che colpiscono i certificatori, non i loro clienti). I migliori tecnici sono risultati quelli che lo sono divenuti di recente, e quindi sono stati costretti a seguire i corsi di formazione. Delibera condominiale. E’ valida una delibera che dia l’incarico a un tecnico di redigere l’attestato? Difficile rispondere. Da una parte si potrebbe dire che la certificazione energetica condominiale riguarda i singoli appartamenti e non le parti comuni, come scale, androni e corridoi (che non sono riscaldate). Perciò una delibera potrebbe essere radicalmente nulla, perché il suo oggetto (l’appartamento, appunto), è fuori dall’ambito delle decisioni condominiali. Quindi l’amministratore può solo proporre la certificazione comune, lasciando a ciascuno libera scelta. D’altronde è anche vero che la caldaia centralizzata è senz’altro un impianto di proprietà condominiale e che i muri esterni del palazzo, che fanno da cappotto all’edificio, sono anch’essi comuni. Una buona soluzione, per tagliare la testa al toro, è deliberare in assemblea il calcolo delle prestazioni energetiche di caldaia centralizzata, muri e tetto, a spesa comune (cosa possibile). Viceversa resterà facoltà di ciascuno, a spese aggiuntive proprie, chiedere o meno la certificazione energetica, completando l’analisi con eventuali valutazioni del proprio appartamento.. Norme particolari regionali
La certificazione energetica condominiale,così come definita dal Dlgs 192, e’ valida per tutt’Italia a patto però che le singole regioni non dettino prescrizioni diverse. In effetti il Piemonte (legge n. 13/2007) e l’Emilia Romagna (delibera assemblea legislativa n. 156/2008) riproducono pari pari la norma nazionale. Lo stesso poteva dirsi, fino a poco tempo fa, anche per la Lombardia. Dal 7 di settembre entra però in vigore il decreto dirigenziale n. 5376/2009, che prevede che il calcolo delle prestazioni energetiche sia fatto per singolo appartamento, anche se l’impianto è centralizzato. Resta la possibilità di redigere un attestato riferito a più unità immobiliari poste in un medesimo edificio, ma specificando comunque in questo documento le prestazioni delle singole unità. Esse saranno identiche tra loro per quanto riguarda la caldaia centralizzata e i muri esterni, ma potranno differire l’una dall’altra se un appartamento è all’ultimo piano ed è sovrastato da un sottotetto non coibentato, se un altro ha i tripli vetri, se un terzo ha il pavimento sopra cantine non riscaldate, e così via. Comunque gli uffici regionali continueranno a poter ricevere un solo documento per stabile, senza che si per forza necessario riceverne uno per appartamento. Restano comunque sottratti dalla certificazione condominiale i locali ad uso diverso (per esempio i negozi). Anche in caso di appartamento termoautonomo, l’attestato deve essere comunque individuale. Più articolate le soluzioni prospettate in Liguria. La certificazione comune è possibile per appartamenti condominiali sia con impianto centralizzato che con impianto autonomo. Tuttavia gli alloggi debbono avere caratteristiche di “ripetibilità logistica e di esposizione” e gli impianti autonomi devono avere la stessa tipologia e potenza. Per gli impianti centralizzati privi di regolazione locale e contabilizzazione. l’indice di prestazione energetica individuale si ha proporzionando il fabbisogno di energia primaria dell’edificio alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento (una regola opinabile, dato che non è detto che i cosiddetti “millesimi calore” corrispondano davvero al consumo di ogni appartamento).In definitiva, la certificazione comune in Liguria pare una chimera, perché prevede condizioni che si verificano raramente. In Val d’Aosta si riproducono le regole nazionale salvo per il fatto che la certificazione condominiale non è possibile se l’impianto centralizzato è dotato di contabilizzazione del calore. In Toscana si afferma che l’attestazione tecnica di rendimento energetico può essere rilasciata anche per interi edifici o addirittura per aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva. In questi casi la progettazione deve prevedere, se possibile, impianti innovativi e centralizzati che servano l’edificio o l’area. Il documento ha validità anche per le singole unità immobiliari. Interessante è anche ricordare alcune disposizioni particolari locali in campo energetico. In Lombardia una legge di fine giugno stabilisce che, dove esiste caldaia centralizzata, l’amministratore deve comunicare nei municipi sopra i 40 mila abitanti al Comune, e in quelli sotto, alla Provincia, la propria nomina ai fini dell’istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, pena una sanzione da 100 a 600 euro. La stessa norma ha stabilito che l’azienda che conclude un contratto di servizio energia deve consegnare la certificazione energetica entro sei mesi dalla stipula al proprietario dell’immobile, con sanzione tra 500 e 2 mila euro. Tuttavia se vende o affitta l’immobile il proprietario deve farsela rilasciare prima, al momento dell’atto. E’ infine stato introdotto il divieto di riscaldamento o condizionamento di cantine, ripostigli, scale, box, garage e depositi negli edifici residenziali (con eccezioni possibili solo per gli immobili vincolati). OSTO CERTIFICATO ENERGETICO E RISPARMIO PDF Stampa E-mail
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Mercoledì 11 Ottobre 2006 22:13
IL COSTO PER AVERE UN CERTIFICATO ENERGETICO DIPENDE PRIMA DI TUTTO DALLE DIMENSIONI DELL'APPARTAMENTO O INTERO IMMOBILE OGGETTO DELLA STESSA CERTIFICAZIONE. QUESTO PERCHE CI SONO MOLTE PIU MISURE DA FARE SUGLI INVLUCRI TRASPARENTI E OPACHI. OCCORRE INOLTRE VERIFICARE CHE LA PLANIMETRIE COINCIDA EFFETTIVAMENTE CON L'IMMOBILE CONSIDERATO. Il costo del certificato è anche relazionato ovviamente alla facilità o meno nel reperire i dati dello stesso; pertanto sono necessari i dati della caldaia autonoma o centralizzata, i dati catastali e le planimetrie. anche i tempi di consegna potrebbero influire sul costo; se uno lo vuole subito i costi sono sensibilmente maggiori;
Se poi il certificato viene fatto in maniera completa, cioè includendo anche una eventuale diagnosi energetica piu o meno elaborata allora il costo sale. La diagnosi non è obbligatoria nel senso che il certificato che ne è privo è essenzialmente valido. la diagnosi è una aggiunta importante soprattutto se uno volesse in seguito cambiare nell'appartamento la caldaia oppure inserire un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria.