08/01/2026
DECRETO 159 del 31/10/2025 convertito in LEGGE 198 del 29/12/2025
Se su un posto di lavoro non si rispettano le regole ordinarie di gestione del personale, se si abusa del proprio potere, si usano metodi poco ortodossi e si manifestano atteggiamenti, parole anche velatamente minacciosi, ritorsivi, aggressivi con venatura di intimidazione, lesione del diritto a lavorare in ambiente sano e costruttivo, se si adottano pratiche di bossing, mobbing, tentativi di licenziamenti ingiustificati, di creazione di luoghi di lavoro invivibili, allora il datore di lavoro non può attendere che questo divenga un problema aziendale serio e che comprometta l'intera struttura aziendale. Fare poi fuori le persone non gradite dall'organigramma aziendale (ammesso che a volte esista un organigramma aziendale), perchè non si sottomettono, è quanto di più lesivo si possa mettere in atto, per il lavoratore, ma anche e sorpattutto per l'azienda. Avere un continuo ricambio di dipendenti non è cosa positiva, ma altamente negativa. Occorre prendere atto che il patrimonio umano è quello che ancora, ad oggi, fa la differenza nelle aziende. Senza sottacere su eventuali molestie e violenze relative al sesso femminile facente parte dei dipendenti.
E non si tratta di avere paura, la paura è un’altra conseguenza di una gestione aziendale errata. Investire in una azienda è farla crescere, non intraprendere azioni e schemi rigidi o addirittura persecutori. Il luogo di lavoro non è una chiesa (dove esiste una assise che ascolta una funzione religiosa, in silenzio), ma è un luogo di crescita, di collaborazione, di trasparenza. Se si gestisce male una azienda, se si da in mano a poca gente (accondiscendente) il ruolo di controllore e delatore nei confronti di altri colleghi è un danno grave. Ecco perchè aziende che non rispettino i lavoratori, poi cadono, fosse anche dopo decenni che esistono. Se un dipendente crea valore, si adegua ai valori, ma non soddisfa i desiderata personalistici di chi è in posti chiave, beh non si può dire al subalterno: “se ti piace questo è il lavoro oppure puoi andare ……”. È grave. Come è altrettanto grave non riconoscere i diritti di chi lavora, fosse banalmente fornire rispondenza alle norme di legge. Come violenze e molestie esistono anche tra colleghi di lavoro, sia chiaro. Non è un problema solo verticale. Certo é più complesso fare una valutazione in cui il problema sia verticistico. Ma secondo il d.lgs. 81/08 chi valuta i rischi non può produrre DVR “addomesticati”. Questo implica che il DdL é colui che valuta i rischi, chiaramente con un supporto quanto meno imparziale. Poi si parla di dati sensibili e quindi occorre coinvolgere chi può gestire questi dati e valutarli correttamente, senza pressioni indebite. Pensiamo a rispettare le regole, sviluppiamo la valutazione idonea per verificare se vi siano problemi per le molestie e le violenze sui luogi di lavoro. Poi cambiamo modo di ragionare, siamo in un paese che fa delle aziende una ricchezza.
"Il riconoscimento delle molestie come rischio lavorativo"
"Il punto di svolta si trova all’articolo 5 del decreto, che modifica l’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo la nuova lettera z-bis che introduce, come obbligo: “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62”.
Questo inserimento ha un valore giuridico e culturale significativo.
La prevenzione delle molestie (incluse quelle di genere) viene equiparata alle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del Testo unico. In tal modo, le molestie non sono più solo un tema di diritto antidiscriminatorio, ma diventano un vero e proprio rischio lavorativo da prevenire e gestire nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).
Si tratta di una novità coerente con la Convenzione OIL n. 190 del 2019 e la Raccomandazione n. 206, ratificate dall’Italia con Legge 15 gennaio 2021, n. 4, che riconoscono il diritto a un ambiente di lavoro libero da violenza e molestie, ritenute come “comportamenti inaccettabili” e come tale, quindi, da prevenire, contrastare e punire."