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Assodata ASSODATA – Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati, la Cybersecurity e l'Intelligenza Artificiale

𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐌𝐞𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐔𝐒𝐀. Marco Martorana: «𝐋𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐚𝐭...
03/09/2026

𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐌𝐞𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐔𝐒𝐀. Marco Martorana: «𝐋𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞».

Meta ha raggiunto negli Stati Uniti un accordo da circa 18 miliardi di dollari che chiude il contenzioso promosso da una coalizione di procuratori generali di numerosi Stati americani, per le conseguenze che l’uso di Facebook e Instagram avrebbe avuto su bambini e adolescenti.

Pur senza ammettere responsabilità, la società ha accettato nuove tutele per gli utenti under 18: limite predefinito di due ore al giorno sulle due piattaforme, blocco dell’accesso tra mezzanotte e le 6, notifiche ridotte durante l’orario scolastico, maggiori controlli parentali e interventi sui meccanismi di raccomandazione. Sul fronte europeo, la Commissione chiede a Meta garanzie più solide per i minori nell’ambito del Digital Services Act.

«È un passaggio importante perché sposta l’attenzione dai soli contenuti al modo stesso in cui le piattaforme sono progettate – commenta Marco Martorana, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Lucca e presidente di Assodata –. Algoritmi, notifiche e sistemi costruiti per aumentare il tempo trascorso online non sono neutrali quando gli utenti sono bambini e adolescenti. Non possono essere i ragazzi a doversi difendere dalle piattaforme: la tutela dei loro diritti deve entrare fin dall’origine nel design dei servizi digitali, conciliando sicurezza e protezione dei dati personali».

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐢. 𝐈𝐥 𝐆𝐃𝐏𝐑 𝐧𝐞 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 .Con la delibera n. 295/2026, pubblicata...
01/09/2026

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐢. 𝐈𝐥 𝐆𝐃𝐏𝐑 𝐧𝐞 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 .

Con la delibera n. 295/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto e adottata previo confronto con il Garante, l'ANAC ha chiarito come le amministrazioni devono pubblicare i contributi ricevuti dai titolari di cariche elettive.

La distinzione è netta. Se il donatore è una persona fisica o un'impresa individuale, si pubblica l'importo sopra i 3.000 euro annui, ma il nominativo viene oscurato. Se invece a finanziare è una società, un'associazione o un ente, si pubblicano sia l'importo sia la denominazione.

I nomi oscurati, però, restano conoscibili da chiunque tramite accesso civico generalizzato: e le amministrazioni hanno l'obbligo di segnalarlo espressamente sui propri siti.

💬 𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐝𝐚𝐭𝐚, 𝐀𝐯𝐯. Marco Martorana:

"Ho letto diversi titoli che raccontano questa delibera come un passo indietro sulla trasparenza. In realtà la ragione dell'oscuramento è tecnica prima ancora che politica: l'abbinamento tra il nome di chi versa e il nome di chi riceve rivela l'orientamento politico del donatore. Non è un dato personale qualsiasi, è una categoria particolare ai sensi dell'art. 9 GDPR, che impone una tutela rafforzata. Per le persone giuridiche il problema non si pone affatto, perché non vi è alcun dato personale da bilanciare.

Il punto che quasi nessuno ha raccontato è che l'informazione non scompare: cambia il canale attraverso cui viene resa. È esattamente ciò che il principio di minimizzazione richiede. Pubblicazione indiscriminata e accessibilità sono due cose diverse, e confonderle è da anni uno degli errori più diffusi nella gestione della sezione Amministrazione trasparente.

Resta semmai un nodo aperto, di cui si è parlato poco: gli obblighi non si applicano agli eletti nei Comuni sotto i 15.000 abitanti. Se c'è un tema di trasparenza da discutere, forse è quello."

🇮🇹⚖️ Intelligenza Artificiale: via libera definitivo del Governo ai due decreti di adeguamento all'AI ActNella seduta di...
05/08/2026

🇮🇹⚖️ Intelligenza Artificiale: via libera definitivo del Governo ai due decreti di adeguamento all'AI Act

Nella seduta di ieri, 4 agosto, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo i due decreti legislativi che adeguano l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, in attuazione della delega dell'art. 24 della legge n. 132/2025.

Un impianto che, sui temi più sensibili per la tutela dei dati personali, poggia su alcuni pilastri:

🔹 Sorveglianza e responsabilità umana al centro dell'impiego dell'IA nelle attività di polizia: la decisione resta dell'operatore ed è esclusa qualsiasi determinazione con effetti giuridici negativi fondata sulla sola elaborazione automatizzata.

🔹 Identificazione biometrica in tempo reale ammessa solo in via eccezionale, per periodi limitati e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, con divieto di banche dati biometriche costruite tramite raccolta massiva e non mirata dal web.

🔹 Riconoscimento facciale a posteriori: definiti i requisiti minimi della banca dati di riferimento, gli obblighi di cancellazione e la garanzia di non incrementabilità dei dati usati per il confronto — profili rafforzati proprio a seguito del parere del Garante.

🔹 Ruolo del Garante privacy esplicitato sui sistemi impiegati in attività di contrasto, giustizia, migrazione, asilo e gestione delle frontiere, con coinvolgimento negli spazi di sperimentazione normativa.

🔹 Divieto di decisioni interamente automatizzate sul rapporto di lavoro — inclusi provvedimenti disciplinari e licenziamenti — con nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto.

💬 Il commento del Presidente di Assodata, Avv. Marco Martorana:

"L'approvazione definitiva di questi decreti segna un passaggio decisivo: l'Italia sceglie di governare l'intelligenza artificiale senza rinunciare al presidio dei diritti fondamentali. Apprezziamo che il legislatore abbia recepito le osservazioni del Garante, ancorando l'uso delle tecnologie biometriche a garanzie precise — dal divieto di scraping massivo agli obblighi di cancellazione — e riaffermando il principio, per noi irrinunciabile, della sorveglianza umana. Nessuna persona può vedere compromessi i propri diritti sulla base di un algoritmo, né nell'accertamento dei reati né nel rapporto di lavoro. È un equilibrio importante tra innovazione e dignità della persona. Come Assodata continueremo a vigilare sulla fase attuativa, perché è lì — nella prassi quotidiana e nella concreta protezione dei dati — che si misurerà la tenuta effettiva di queste tutele."

Basta un'app per "spogliare" chiunque. Una foto vera, un corpo mai esistito, una vita che rischia di andare in pezzi.L'E...
04/08/2026

Basta un'app per "spogliare" chiunque. Una foto vera, un corpo mai esistito, una vita che rischia di andare in pezzi.

L'Europa dice basta. Con il Regolamento (UE) 2026/1744 — il "Digital Omnibus sull'IA" — l'articolo 5 dell'AI Act si arricchisce di due importanti divieti.

Dal 2 dicembre 2026 saranno messi al bando i sistemi di IA che generano o manipolano materiale intimo non consensuale — le cosiddette app di "nudificazione" — e il materiale di abuso sessuale su minori, anche interamente sintetico.

Il materiale intimo non consensuale è una forma di violenza sessuale, che colpisce in modo sproporzionato le donne. E il divieto non risparmia nessuno lungo la catena: raggiunge i fornitori e anche chi questi sistemi li utilizza professionalmente.

E sul fronte dei minori si muove un altro tassello: il Regolamento (UE) 2026/1881 ripristina fino al 3 aprile 2028 la possibilità per le piattaforme di individuare, segnalare e rimuovere i contenuti di abuso online, in attesa del quadro permanente.

Come Garante dei minori e come chi ogni giorno si occupa di protezione dei dati, leggo qui un principio non negoziabile: la tecnologia non può diventare strumento di abuso. La persona — soprattutto la più fragile — viene prima.

Marco Martorana
Presidente Assodata

Le minacce non giustificano telecamere che sorvegliano la strada e registrano le voci di chi passa.Lo ricorda il Garante...
31/07/2026

Le minacce non giustificano telecamere che sorvegliano la strada e registrano le voci di chi passa.

Lo ricorda il Garante privacy con il provvedimento n. 429/2026, che ha sanzionato un professionista: tre telecamere davanti allo studio, attive giorno e notte, riprendevano immagini e audio di chiunque transitasse.

Difendere casa e beni è un interesse legittimo. Ma l'obiettivo deve fermarsi alle proprie pertinenze: quando inquadra soprattutto la via pubblica, il privato si sostituisce a chi la sicurezza deve garantirla per legge. E registrare le conversazioni dei passanti è sproporzionato.

Tre i principi GDPR violati: liceità, minimizzazione, trasparenza (mancavano anche i cartelli informativi).

Dopo il controllo dei Carabinieri il titolare ha corretto tutto: sanzione ridotta a mille euro, ma la violazione resta.

Proteggersi è un diritto. Sorvegliare gli altri, no.

Marco Martorana
Presidente Assodata

Riconoscimento facciale e forze di polizia: la vera partita si gioca sulle garanzie, non sugli slogan.Lo schema di decre...
30/07/2026

Riconoscimento facciale e forze di polizia: la vera partita si gioca sulle garanzie, non sugli slogan.

Lo schema di decreto che recepisce l'AI Act (Reg. UE 2024/1689) amplia l'uso dell'identificazione biometrica da parte delle forze di polizia: identificazione in tempo reale (art. 8) e riconoscimento facciale a posteriori dopo un reato (art. 10).

Come Assodata non partiamo dal "sì" o dal "no". Partiamo da un dato: la biometria è tra i trattamenti a più alto rischio. L'AI Act vieta in via generale l'identificazione in tempo reale negli spazi pubblici, salvo eccezioni tassative, e ammette l'uso a posteriori solo a condizioni stringenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel parere del 14 luglio 2026, ha dato via libera al decreto ma ha chiesto garanzie più solide, indicando con chiarezza la rotta: il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati di chi passa davanti a una telecamera non è compatibile con l'AI Act. L'identificazione può essere solo ex post, mirata, legata a una specifica esigenza investigativa. No, quindi, alle raccolte massive e preventive. Sì alla supervisione umana, alla proporzionalità, alla trasparenza.

Sono le stesse condizioni che distinguono uno strumento di indagine da una schedatura di massa.

Chiediamo che questi paletti — finalità, minimizzazione, tempi di conservazione, inutilizzabilità dei dati raccolti fuori legge — non restino sullo sfondo, ma diventino il presidio effettivo del provvedimento. La sicurezza e i diritti fondamentali non sono in alternativa: l'AI Act esiste proprio per tenerli insieme.

Marco Martorana
Presidente Assodata

Web scraping: le imprese rischiano di pagare i danni se non proteggono adeguatamente i dati personali.L'ordinanza del Tr...
24/07/2026

Web scraping: le imprese rischiano di pagare i danni se non proteggono adeguatamente i dati personali.

L'ordinanza del Tribunale di Milano (causa n. 6538/2025), analizzata da Assonime in uno studio pubblicato ieri, segna un passaggio importante nell'evoluzione della responsabilità civile in materia di protezione dei dati.

Il provvedimento ha dichiarato ammissibile un'azione rappresentativa promossa nei confronti di Meta per il massiccio web scraping di dati personali. Ma il principio che emerge riguarda tutte le organizzazioni.

Oggi non basta subire un attacco informatico per essere esonerati da responsabilità: se un'impresa non ha adottato misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire la raccolta automatizzata dei dati – dai sistemi anti-bot al monitoraggio dei log, fino ai filtri contro l'indicizzazione massiva – potrebbe essere chiamata a rispondere non solo davanti al Garante per la protezione dei dati personali, ma anche in sede civile per il risarcimento dei danni.

Il GDPR si fonda sul principio di accountability: occorre dimostrare di aver fatto tutto ciò che era ragionevolmente necessario per proteggere i dati.

In un contesto in cui il web scraping alimenta sempre più spesso anche i sistemi di intelligenza artificiale, la cybersecurity e la privacy non sono più temi separati: rappresentano due facce della stessa responsabilità.

Chi tratta dati personali deve iniziare a considerare la protezione contro lo scraping come parte integrante della propria strategia di compliance e di gestione del rischio.

Marco Martorana
Presidente Assodata

Essere stati clienti di una palestra non significa aver firmato un permesso a vita per ricevere offerte e promozioni.Il ...
22/07/2026

Essere stati clienti di una palestra non significa aver firmato un permesso a vita per ricevere offerte e promozioni.

Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 394/2026, lo dice con chiarezza: quando una persona chiede di non essere più contattata, quella scelta non è una preferenza reversibile, ma un limite vincolante. E va rispettata subito.

Nel caso esaminato un ex socio aveva chiesto più volte di interrompere le comunicazioni commerciali. Niente da fare: le e-mail continuavano ad arrivare, i tasti di disiscrizione funzionavano solo in apparenza e persino una richiesta formale era rimasta senza risposta.

Il messaggio per chi tratta dati è chiaro:

▪️ la fidelizzazione non è un automatismo che sopravvive alla fine del rapporto;
▪️ l'opposizione va recepita davvero dai sistemi, non solo sulla carta;
▪️ le dimensioni ridotte non sono una scusa: se il marketing è automatizzato, le responsabilità aumentano, non diminuiscono.

Il marketing resta legittimo ma solo dentro un'organizzazione che riconosce e rispetta la volontà delle persone, anche quando questo significa rinunciare a un potenziale ritorno economico, perché è proprio lì che passa il confine tra una promozione lecita e un trattamento illecito dei dati.

Marco Martorana
Presidente Assodata

🏖️ Partite per le vacanze? Attenzione a dove punta la vostra telecamera.Sempre più famiglie installano sistemi di videos...
21/07/2026

🏖️ Partite per le vacanze? Attenzione a dove punta la vostra telecamera.

Sempre più famiglie installano sistemi di videosorveglianza per proteggere la propria abitazione durante l'estate. Una scelta comprensibile, ma che deve rispettare regole ben precise.

📹 Una telecamera privata non può trasformarsi in uno strumento di controllo dello spazio pubblico o dei vicini.

In generale:
✅ può riprendere la vostra proprietà e le sue pertinenze;
❌ non dovrebbe inquadrare il pianerottolo condominiale, il giardino del vicino, la strada o altre aree aperte al pubblico, salvo specifiche eccezioni e adeguate misure tecniche.

Se invece si parla di videosorveglianza condominiale, entrano in gioco ulteriori obblighi: deliberazione dell'assemblea, informative agli interessati, tempi di conservazione delle immagini e rispetto del GDPR.

La sicurezza è un diritto, ma deve convivere con il diritto alla riservatezza. È proprio questo l'equilibrio che la normativa europea e italiana impongono di rispettare.

Marco Martorana
Presidente Assodata

Il Senato ha approvato ieri il ddl n. 1588, che modifica l'articolo 132 del Codice privacy: i tabulati telefonici e tele...
17/07/2026

Il Senato ha approvato ieri il ddl n. 1588, che modifica l'articolo 132 del Codice privacy: i tabulati telefonici e telematici potranno essere acquisiti anche al di fuori di un procedimento penale, quando necessari a localizzare persone scomparse o a tutelare la vita e l'incolumità di chi si trova in pericolo. Il testo torna ora alla Camera per l'approvazione definitiva.

È una novità importante, che colma una lacuna reale: nelle prime ore dopo una scomparsa, i dati di traffico sono spesso lo strumento più efficace per salvare una vita. Il legislatore ha previsto garanzie procedurali serie — decreto del PM, convalida del GIP, inutilizzabilità dei dati acquisiti fuori dall'iter — e va dato atto di questo equilibrio.

Come Assodata, però, segnaliamo un punto che meriterà attenzione in sede applicativa: la norma non fissa un limite temporale ai dati richiedibili. Un'assenza che rischia di entrare in tensione con il principio di minimizzazione e con la giurisprudenza europea sulla proporzionalità della data retention.

La protezione dei dati non è un ostacolo al soccorso: è la condizione perché strumenti così invasivi restino, sempre, strumenti di tutela.

Marco Martorana
Presidente Assodata

Indirizzo

Via Pietro Paolini 180
Lucca
55100

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