SVG Progetti

SVG Progetti SVGPROGETTI
INGEGNERIA - ARCHITETTURA - GEOLOGIA - SICUREZZA - CATASTO
BORGO GARIBALDI, 32 - 06036 MONTEFALCO (PG)
TEL/FAX 0742379111

Giovedi 5 febbraio ore 17.30 presso Teatro comunale di Gualdo Cattaneo
04/02/2015

Giovedi 5 febbraio ore 17.30 presso Teatro comunale di Gualdo Cattaneo

29/10/2013

L’amministratore di condominio e responsabilità per la scelta della ditta appaltatrice dei lavori.

L’appalto dei lavori e la normativa vigente. Gli obblighi per il committente. In attuazione della Legge Delega n. 123/2007 il Governo emanò l’anno successivo il D. L.vo 09/04/2008 n. 81, col quale disciplinò in maniera sistematica la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro: tra le varie problematiche toccate dal testo normativo emanato dall’Esecutivo vi è in particolare quella riguardante la responsabilità del “datore di lavoro” per l’esecuzione dei lavori appaltati alle ditte esecutrici.
L’art. 2 comma 1 lett. B del D. L.vo in parola specifica chi sia o cosa debba intendersi per datore di lavoro, chiarendo che si tratta del “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”, o comunque “il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”: in sostanza il datore di lavoro è il soggetto che conferisce l’incarico lavorativo (indifferente che venga affidato a un soggetto privato od a una ditta), ne cura l’esecuzione e ne paga il corrispettivo.
A tale ruolo sono connessi obblighi e responsabilità, tra le quali vi è, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 comma 1 lett. A del D. L.vo 81/2008 “la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione”: in pratica il datore di lavoro-committente, prima di affidare un incarico lavorativo, deve accertarsi che la ditta appaltatrice abbia le competenze tecniche per eseguirlo, rispondendo in caso contrario della cosiddetta “culpa in eligendo”.
L’amministratore quale committente delle opere da eseguirsi nel condominio. Anche l’amministratore di condominio ben può assumere la qualifica di “datore di lavoro” nei confronti dei soggetti di volta in volta incaricati di effettuare opere e lavori per il condominio: egli, pertanto, dovrà avere cura di effettuare i preventivi controlli imposti dalla norma citata nonché “fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività” (D. L.vo 81/2008, art. 26 comma 1 lett. B).
In caso contrario egli risponderà direttamente per tali ed altre simili omissioni, ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 81/2008, con la pena dall’arresto da 2 a 4 mesi (o l’ammenda da un minimo di 750 ad un massimo di 6.000 euro, a seconda della prescrizione violata): la scelta, ad esempio, di una ditta priva dei requisiti minimi di affidabilità per il lavoro che le si intende affidare è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza 42347/2013), che ha ricordato appunto come “l'amministratore di un condominio assuma la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso”.
Ciò, ribadisce la Suprema Corte nella medesima pronuncia, avviene anche nel caso di lavoro affidato in appalto, in quanto “tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all'osservanza di ciò che è stabilito dall'art. 26 d.lgs. 81/2008”.
I limiti della delibera assembleare. La responsabilità dell’amministratore per la violazione delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro, però, è ristretta al caso in cui egli affidi l’incarico lavorativo in piena autonomia, assumendosi pertanto le conseguenze dei poteri decisionali così impiegati. Diverso invece è il caso in cui l’appalto di uno o più lavori venga dato dall’amministratore in esecuzione di una precisa delibera dell’assemblea di condominio: in tale ipotesi infatti, l’amministratore non ha autonomia decisionale né operativa e, quale mandatario dell’assemblea, è per legge tenuto a dare esecuzione alla decisione da questa assunta.
Ciò, pertanto, lo esonera dalle responsabilità connesse, ad esempio, alla scelta della ditta, di cui non potrà penalmente rispondere proprio perché privo di potere decisionale e di autonomia operativa, avendo egli dato semplice esecuzione alla decisione assunta dall’organo assembleare.
Ove l’amministratore venga quindi chiamato a rispondere penalmente della violazione dei precetti sanciti dal D. L.vo in parola, il Giudice, ricorda la Cassazione nella richiamata sentenza, dovrà “considerare, però, che lo stesso ha agito nella peculiare qualità di amministratore di un condominio”: gli Ermellini ricordano infatti che “si tratta di circostanza di decisivo rilievo ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, non potendosi prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall'amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione, considerando anche l'ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente attribuiti” Pertanto nessuna sanzione penale per l’amministratore che viola le norme dettate dal D. L.vo 81/2008 se l’illecito è commesso in esecuzione di una valida delibera dell’assemblea condominiale cui egli era tenuto a dare esecuzione senza margini di discrezionalità ed autonomia.
Avv. Mauro Blonda

23/10/2013

Le proroghe ai bonus fiscali previste dalla Legge di stabilita' 2014

Tra le novita' incluse nel testo del ddl, il prolungamento dell'ecobonus al 65% e del bonus ristrutturazioni al 50%, e la conferma del bonus mobili.
Attraverso una modifica degli articoli 14 e 16, D.L. n. 63/2013, il disegno di legge di Stabilità per il 2014, dispone una proroga per tutto il 2014 delle aliquote “potenziate” relative alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, provvedendo inoltre ad una rimodulazione delle stesse per il 2015. L’intervento normativo è finalizzato, da un lato, ad assicurare un ulteriore sostegno agli operatori economici del settore e dall’altro a rimuovere una delle principali cause ostative alla fruizione del beneficio da parte dei contribuenti, connessa ai ristretti margini temporali entro i quali programmare e procedere al saldo degli interventi.
Entrando nel merito delle novità introdotte, sul versante della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il provvedimento dispone che questa si applichi nella misura del 65%, già prevista sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (in luogo del precedente 55%), per tutto il 2014, stabilendo inoltre che alle spese sostenute per i medesimi interventi nel corso del 2015 si applichi l’aliquota del 50%. Allo stesso modo – per quanto concerne le spese per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali ovvero che interessino tutte le unità immobiliari del condominio – il provvedimento dispone la proroga della detrazione del 65% sulle spese sostenute sino al 30 giugno 2015, con l’agevolazione che scende al 50% per quelle sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Salvo ulteriori proroghe, a partire dalle spese effettuate dal 1° gennaio 2016 (ovvero dal 1° luglio 2017 per i lavori condominiali), per interventi finalizzati al risparmio energetico, tornerà ad essere applicabile la sola detrazione del 36% prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR.
È bene sottolineare come lo stratificarsi delle misure agevolative sopraelencate non abbia effetti sull’importo massimo della detrazione spettante, bensì sulla soglia di spesa massima su cui applicare l’agevolazione stessa, determinata in funzione della tipologia di intervento.
Ai fini della corretta determinazione della misura del bonus, diviene tuttavia fondamentale individuare il periodo in cui le spese sono “sostenute”, dovendosi fare riferimento alla data di effettivo pagamento per quanto riguarda persone fisiche, professionisti ed enti non commerciali (criterio di cassa) e a quella di ultimazione della prestazione per imprese individuali, società ed enti commerciali (criterio di competenza).
Venendo alle novità relative alla detrazione Irpef per interventi mirati al recupero del patrimonio edilizio, il disegno di legge dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dell’aliquota “potenziata” al 50% (entro limite di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare), già in vigore per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al prossimo 31 dicembre 2013. La misura della detrazione scenderà invece al 40% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Anche in questo caso, salvo eventuali modifiche o proroghe, a partire dal 1° gennaio 2016 il bonus tornerà ad essere fruibile nella misura “ordinaria” del 36%.
Nessuna proroga, invece, per la detrazione del 50% relativa agli acquisti delle abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, sui quali, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, troverà applicazione il bonus del 36% applicabile sul 25% del prezzo di acquisto.
In sede di conversione del D.L. n. 63/2013, è stata prevista l’estensione della detrazione del 65% – prevista per la riqualificazione energetica – anche su alcuni interventi di adeguamento sismico (quali, ad esempio, quelli per la messa in sicurezza statica) eseguiti su abitazioni e stabilimenti ricadenti in zone ad elevata pericolosità. In questo caso il ddl dispone la proroga del bonus nella misura piena del 65 per cento sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014, prevedendone l’abbassamento al 50% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.
Infine, il disegno di legge di Stabilità per il 2014 contiene alcune novità in merito all’agevolazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013.
In particolare, il Ddl prevede che la detrazione del 50% sul costo di acquisto di tali beni (su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per ciascuna unità abitativa, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo) trovi applicazione sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, ovviando così alla mancata indicazione nel decreto originario della data di scadenza dell’agevolazione in questione.

11/10/2013

Interventi antisismici – detrazione maggiorata al 65%
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che il nuovo Decreto Legge n. 63/2013, c.d. “Decreto Energia” è stato convertito in legge.
La legge di conversione (L. 90/2013) introducendo nell’art.16 il co.1-bis, ha inserito tra le spese agevolabili con la detrazione del 65% anche quelle per interventi finalizzati alla ristrutturazione di abitazioni principali e attività produttive in zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2), con un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per ogni singola unità immobiliare.
Vediamo quali interventi sono agevolabili con il bonus maggiorato e quali sono le condizioni per non perdere l’agevolazione.
Il legislatore ha sostanzialmente innalzato dal 55% al 65% il beneficio fiscale. A regime, infatti, l’art.16-bis del Tuir alla lett. i) prevede come agevolabili gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, ma con un bonus al 50% oggi (36% a regime), al pari degli altri interventi di ristrutturazione edilizia.
L’intervento della norma va a incrementare la percentuale detraibile della spesa sostenuta per tali interventi sino al 65%, come per le spese di risparmio energetico, anche se non ha nulla a che fare con tali spese, se non la coincidenza dell’aliquota.
Condizioni per gli immobili cui spetta la detrazione al 65%

La detrazione al 65% spetta esclusivamente agli immobili:
- adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive (anche se non è ancora chiaro se tali requisiti debbano ricorrere in capo al soggetto che detrae l’onere sostenuto o alla destinazione effettiva dell’immobile, che può essere differente rispetto a quella che dà il proprietario rispetto al locatario);
- situati nelle zone a più alto rischio antisismico (zone 1 e 2).

Zone a rischio antisismico
Per individuare quali siano le zone 1 e 2 va fatto riferimento all’ordinanza del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 – allegato A (si veda file Excel allegato).
Sono state individuate 4 diverse zone in relazione al rischio sismico e nell’allegato A viene riportata la lista dei singoli comuni con la zona di appartenenza.
Sono quelli con assegnazione di zona 1 e 2 possono ritenersi idonei a godere della detrazione al 65%, una volta rispettate le ulteriori condizioni.
Per gli interventi realizzati su immobili situati al di fuori di tali aree (zona 3 e 4) e per gli immobili siti in zone 1 e 2, ma non adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva, l’agevolazione si attesta al 50%.

Opere ammesse al bonus maggiorato

Le opere ammesse al bonus maggiorato sono:
- la messa in sicurezza statica degli edifici;
- adozione di misure antisismiche alle parti strutturali;
- redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione.
Il legislatore prescrive delle condizioni serrate in merito agli interventi: le opere devono essere regolari dal punto di vista delle norme urbanistiche e le procedure autorizzative devono essere attivate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Energia (4 agosto 2013).
Inoltre gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi immobili.
Se sono relative a centri storici, vanno eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità.
Decorrenza e termine dell’agevolazione al 65%
La detrazione maggiorata al 65% vale fino al 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 torna a decrescere al 36% (con limite di spesa di 48.000 euro), salvo proroghe ulteriori.
Dal 1° gennaio 2014, inoltre, saranno detraibili al 36% tutti gli interventi di adeguamento antisismico, in qualsiasi zona siano realizzati.
Pagamento con bonifico parlante
È necessario che il contribuente paghi la spesa con bonifico bancario o postale parlante, pena la decadenza del beneficio.
Dalla contabile devono risultare:
- il riferimento normativo (ad esempio, “detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell'articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir”);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

30/03/2013

AUGURI DI BUONA PASQUA A TUTTI VOI

Indirizzo

Borgo Garibaldi, 32
Montefalco
06036

Telefono

0742379111

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando SVG Progetti pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi