05/10/2025
La questione centrale riguarda il regime applicabile ratione temporis e le conseguenze della disciplina sugli immobili tutelati dal d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Un aspetto di particolare rilievo della pronuncia non riguarda solo la singola vicenda, ma il quadro normativo di riferimento. Il Consiglio di Stato ha, infatti, ricostruito passo dopo passo l’evoluzione della disciplina sulla demolizione e ricostruzione, evidenziando come nel tempo sia mutato il confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, soprattutto in presenza di vincoli paesaggistici e culturali.
Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda la ricostruzione dettagliata del legislatore:
-2001 (versione originaria del TUE): l’art. 3, comma 1, lett. d) ricomprendeva nella ristrutturazione edilizia anche le demolizioni seguite da fedele ricostruzione “identica” quanto a sagoma, volumetria, sedime e materiali, salvo le innovazioni antisismiche.
2001 (D.Lgs. n. 301/2001): eliminato il concetto di fedele ricostruzione, bastava che l’edificio ricostruito avesse stessa volumetria e stessa sagoma del precedente.
-2013 (Legge n. 98/2013): si amplia la nozione di ristrutturazione, ammettendo la demolizione e ricostruzione con la sola stessa volumetria, senza più necessità di identità della sagoma. Tuttavia, negli immobili vincolati ex d.lgs. 42/2004 restava obbligatorio mantenere la stessa sagoma.
2020 (D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020): la ristrutturazione edilizia include anche demolizioni e ricostruzioni con diverse sagome, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche. Ma per gli immobili vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’intervento resta ristrutturazione solo se fedele (stessa sagoma, volumetria, sedime e caratteristiche). Negli altri casi è nuova costruzione.
-2022 (D.L. n. 17/2022 conv. in Legge n. 34/2022 – “decreto energia”): per la prima volta si attenua la rigidità. Le aree tutelate ex art. 142 d.lgs. 42/2004 (aree vincolate per legge) vengono sottratte al regime restrittivo: anche qui la demolizione/ricostruzione diventa ristrutturazione edilizia, pur restando subordinata a permesso di costruire. La modifica nasce per favorire rigenerazione urbana e accesso ai bonus fiscali (Superbonus, Ecobonus, bonus ristrutturazioni).
-2022 (D.L. n. 50/2022 conv. in Legge n. 91/2022): l’estensione si amplia ulteriormente anche agli immobili ricadenti in aree tutelate ex art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004 (immobili e aree di notevole interesse pubblico).
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3174/2025) ricostruisce l’evoluzione normativa sulla demolizione e ricostruzione e i limiti negli immobili vincolati.