02/05/2026
Semplificazioni fotovoltaico anche per centri storici: nuove aree idonee e stop a divieti generici dei Comuni
Il decreto Aree idonee 2025 amplia le zone dove installare impianti fotovoltaici con procedura semplificata, includendo per legge gli edifici e le loro pertinenze. Cade il divieto dei regolamenti comunali “a priori”, mentre il parere della Soprintendenza diventa non vincolante.
Convertito in legge il 15 gennaio 2026 il decreto 175/2025 “Transizione 5.0-Aree idonee”. Il provvedimento ha l’obiettivo di accelerare l’installazione dei pannelli solari ed uscire dalla fase di stallo dovuta ai divieti incrociati da parte delle amministrazioni locali, per garantire il rispetto del PNNR e dei piani europei sulle rinnovabili. Con la nuova legge viene infatti ampliata la lista delle aree idonee per le quali le procedure sono semplificate, con l’aggiunta tra queste delle “coperture degli edifici e relative aree pertinenziali”.
Stabilito poi che per le Amministrazioni è sempre vietato “prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. Inoltre, nel caso in cui si tratti di aree nei centri storici, il parere della Sopraintendenza deve essere richiesto ma “non è vincolante”, per cui l’amministrazione può procedere comunque. Via libera senza condizioni, infine, agli impianti agrivoltaici come espressamente definiti.
Dall’11 dicembre, poi, sono in vigore anche le modifiche al Testo Unico Rinnovabili contenute nel decreto legislativo “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre. Tra le novità di quest’ultimo testo la definizione di “revisione della potenza”, che ora include esplicitamente negli impianti anche i sistemi di accumulo, la nuova definizione di “infrastrutture indispensabili”, estesa anche alle infrastrutture di trasformazione dell’energia, la compatibilità degli impianti con gli strumenti urbanistici. Un’analisi delle novità.
Il nuovo articolo 11-bis del D.lgs. 190/2024, inserito dall’art. 2 del decreto 175/2025, qualifica espressamente come aree idonee “gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali” (comma 1, lettera l, punto 3).
Questo significa che qualsiasi edificio – residenziale, commerciale, industriale – diventa per legge un’area idonea all’installazione di impianti fotovoltaici, a prescindere dalla sua collocazione urbanistica. La qualificazione come area idonea comporta conseguenze procedurali rilevanti: per gli impianti che ricadono interamente in aree idonee scattano infatti semplificazioni autorizzative significative.
Quando il parere della Soprintendenza non è più vincolante
In questo ambito il nuovo articolo 11-quater stabilisce due principi:
Per gli interventi a basso impatto ambientale (allegati A e B del Testo unico rinnovabili) che insistano in aree idonee, la realizzazione “non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica”, la quale si esprime con “parere obbligatorio e non vincolante” (comma 1). In pratica: chi installa pannelli fotovoltaici su un edificio qualificato come area idonea non deve richiedere l’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza esprime un parere (se necessario in caso di immobile o di area vincolata), ma questo parere non può bloccare l’intervento. Se il parere non arriva, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda. Questo vale anche nel caso dei siti tutelati Unesco.
Per gli interventi dell’allegato C (autorizzazione unica), il parere paesaggistico resta obbligatorio ma diventa non vincolante, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale. I termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo. Questa semplificazione si applica solo se l’impianto ricade interamente in un’area idonea (comma 3), mentre se anche solo una parte dell’impianto è fuori dall’area idonea, la norma non opera.
La fascia di rispetto di 500 metri dai beni tutelati
C’è comunque un limite importante. L’articolo 11-bis, comma 4, lettera m, stabilisce che le regioni non possono qualificare come idonee “le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi”. Questo significa che un edificio collocato entro 500 metri da un bene vincolato perde la qualificazione di area idonea per quanto riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici senza PAS.
In concreto: chi installa fotovoltaico su un edificio non vincolato ma situato entro 500 metri da un bene tutelato (ad esempio una chiesa monumentale, un palazzo storico vincolato, un’area archeologica) non può beneficiare delle semplificazioni previste per le aree idonee. L’intervento resta comunque possibile, ma torna soggetto alle autorizzazioni ordinarie, compresa l’autorizzazione paesaggistica vincolante.
Fuori dalla fascia dei 500 metri, invece, l’edificio è area idonea a tutti gli effetti e scattano le semplificazioni.
Stop a divieti generici, cosa cambia nei centri storici
Con il decreto, poi, al di là delle fasce di rispetto appena viste, per le amministrazioni locali non è più possibile vietare i pannelli in via generica. L’articolo 11-bis, comma 4, lettera d, stabilisce infatti espressamente “l’impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili“.
Questo significa che un regolamento comunale o un piano paesaggistico non può più vietare in via preventiva i pannelli fotovoltaici “in tutto il centro storico” o “in tutte le zone A”. Chi installa pannelli su un edificio in centro storico non vincolato e situato oltre i 500 metri da beni tutelati ha diritto alle semplificazioni previste per tutte le aree idonee.
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