ACstudiodesign

ACstudiodesign Studio tecnico di Ingegneria Studio tecnico di Ingegneria, Architettura, Topografia

20/07/2019

 

21/02/2018

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018

01/11/2017

Il futuro del design. Si ritorna al passato.

Aerogel di cellulosa, l’eco materiale che è quasi magiaDalla carta straccia nasce un aerogel di cellulosa naturale, fles...
07/03/2016

Aerogel di cellulosa, l’eco materiale che è quasi magia

Dalla carta straccia nasce un aerogel di cellulosa naturale, flessibile, resistente e idrorepellente. Assorbe il petrolio e può rimpiazzare la plastica.

Dalla carta straccia nasce uno dei materiali del futuro: un aerogel di cellulosa biodegradabile e multiuso, che potrebbe rimpiazzare un ampio numero di materiali inquinanti in diversi settori dell’economia. L’ha scoperto un team di ricercatori della facoltà di Ingegneria della National University of Singapore (NUS), ricavando dalla carta questo materiale non tossico, ultraleggero, flessibile estremamente resistente e idrorepellente.
L’aerogel è una miscela costituita da una sostanza allo stato solido e un gas, che somiglia ad una schiuma solida dalle proprietà particolari. È ideale per numerose applicazioni: quello in cellulosa inventato a Singapore può essere utilizzato per bonificare liquidi dalle fuoriuscite di petrolio, ma funziona bene anche per l’isolamento termico, il packaging e può essere utilizzato nel settore biomedico. Tradizionalmente, gli aerogel sono realizzati con la silice (SiO2), un composto del silicio non rispettoso dell’ambiente. Al contrario, un aerogel in cellulosa si può ricavare all’85% dalla carta riciclata. Il team di scienziati è riuscito a trovare un metodo che giudica «semplice, economico e veloce» per convertire i rifiuti di carta nella preziosa schiuma solida. La tecnica utilizzerebbe il 70% di energia in meno rispetto agli aerogel in silice, producendo meno emissioni e meno diossine nel processo di candeggio al cloro. Oltre alla bassa conducibilità termica, questi nuovi aerogel hanno diverse caratteristiche uniche, ad esempio una capacità di assorbimento del petrolio fino a quattro volte superiore rispetto agli assorbenti commerciali disponibili sul mercato.

Tutti i molteplici usi dell’aerogel di cellulosa.
Se questo nuovo prodotto raggiungerà il mercato, i ricercatori sono convinti che potrebbe avere un impatto positivo sull’ambiente. Innanzitutto per ridurre lo spreco di carta, poi per le bonifiche dall’inquinamento causato dal petrolio. Se rivestito con trimetossi-metilsilano, il materiale può assorbire idrocarburi (acqua esclusa) fino a 90 volte il suo peso a secco. Non solo: può essere poi compresso fino a recuperare il 99% del greggio assorbito.
Come isolante, inoltre, l’aerogel se la cava benissimo: in un mercato – quello dell’isolamento termico – che a livello globale vale 3,3 miliardi di dollari, gli scienziati sono convinti che il loro prodotto potrà fare sfracelli.
E che dire, poi, del settore degli imballaggi? Qui, il nuovo materiale biodegradabile potrebbe sostituire il pluriball che ha invaso il mondo intero. Se proiettato in campo medico, infine, un aerogel di cellulosa compresso potrebbe essere iniettato in ferite potenzialmente letali ed espandersi all’interno della cavità fino a bloccare l’emorragia.
Tra tutti questi usi possibili quale verrà sperimentato per primo? Per ora il brevetto è stato depositato in USA, India, Cina e Sud-Est asiatico. L’idea è arrivare alla commercializzazione inizialmente in tre settori: materiali isolanti per il confezionamento, strati isolanti per abbigliamento invernale e assorbimento di petrolio.

DOCUMENTI DA CONSERVARE PER NON PERDERE LE DETRAZIONI FISCALI.Quali sono i documenti da conservare per non perdere le de...
26/02/2016

DOCUMENTI DA CONSERVARE PER NON PERDERE LE DETRAZIONI FISCALI.

Quali sono i documenti da conservare per non perdere le detrazioni fiscali in caso di ristrutturazione edilizia o manutenzione? Ecco l’elenco completo per non sbagliare

La detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Nel provvedimento si prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50% (per tutto il 2016) delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro (per tutto il 2016) per unità immobiliare, sostenute sulla base di un titolo idoneo, per i seguenti interventi:

interventi previsti dall’art. 3 lett. a) b), c) e d) del dpr 380/2001 (testo unico edilizia) effettuati sulle parti comuni, ossia interventi di
-manutenzione ordinaria
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

interventi previsti dall’art. 3 lettere b), c) e d) del dpr 380/2001 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, ossia interventi di:
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia
-interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
-interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
-interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
-interventi relativi alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
-interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico
-interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia
-interventi relativi all’adozione di misure antisismiche
-interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici

Sono detraibili anche le spese di progettazione e quelle per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Da sottolineare, inoltre, che fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione del 65% (in luogo di quella del 50%) per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Ma qual’è la documentazione da conservare ed esibire in caso di accertamento da parte dell’Agenzie delle Entrate?

Detrazione 50%, adempimenti e documentazione da conservare

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti rispetto al passato.

In particolare, dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate e quello di indicare esplicitamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

E’ sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi:

i dati catastali identificativi dell’immobile
gli estremi di registrazione del contratto di affitto, se i lavori sono effettuati dall’inquilino.

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti (2 novembre 2011):

-fatture relative agli interventi
-ricevute dei bonifici (bancari o postali), da cui risultino:
-numero della fattura di riferimento
-causale del versamento contenente la norma per le agevolazioni, ossia art.16-bis dpr 917/1986
-codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari della detrazione
-codice fiscale o numero di partita Iva del destinatario del pagamento
-comunicazione all’ASL, se necessaria, con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione, contenente le seguenti informazioni:
-generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
-natura dell’intervento da realizzare
-dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita -assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
-data di inizio dell’intervento di recupero
-domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
ricevute di pagamento delle imposte comunali (ICI – IMU – TASI), se dovute
-delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli interventi su parti comuni e tabella millesimale di ripartizione delle spese
-dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
-titoli abilitativi necessari per l’intervento (permesso di costruire, DIA, SCIA, CIL, CILA) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrino tra quelli agevolabili

Questi documenti potrebbero essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate in caso di accertamento e verifiche.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

La detrazione non è riconosciuta e di conseguenza l’importo fruito viene recuperato dall’Agenzia delle Entrare, nei seguenti casi:

-non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
-il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste
-non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
-non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
-le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
-sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori.

INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABITALITIVI. Analizziamo le definizioni di CIL, CILA, SCIA, Super-DIA, Permesso di costruire...
09/10/2015

INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABITALITIVI.

Analizziamo le definizioni di CIL, CILA, SCIA, Super-DIA, Permesso di costruire e illustriamo quando sono necessari e quali sono le differenze

TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA
I titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dal testo unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001) e sono rappresentati da:

CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
Permesso di costruire
Super-DIA
INTERVENTI EDILIZI
I titoli abilitativi sono strettamente legati alla tipologia di interventi da eseguire.

Il D.P.R. 380/2001, all’art. 3, definisce le seguenti tipologie di interventi:

interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono inclusi anche gli interventi frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso
interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio
interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza
interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti sono comunque da considerarsi tali:
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato
l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
interventi di ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

ATTIVITÀ di EDILIZIA LIBERA (nessun titolo abilitativo)
L’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 definisce una serie di interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo :

gli interventi di manutenzione ordinaria
gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
CIL (COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI)
La CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) è una comunicazione da presentare allo Sportello unico per l’edilizia per realizzare determinati tipi di interventi di edilizia libera.

In particolare, l’articolo 6 comma 2 del D.P.R. 380/2001 prevede che i lavori da realizzare previa presentazione della CIL sono i seguenti:

opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) del DM 1444/1968
aree ludiche senza fini di lucro
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
La comunicazione di inizio lavori viene presentata compilando apposita modulistica.

Il modello unico nazionale di CIL è stato definito nella Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014.

CILA (COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA)
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è una comunicazione che l’avente diritto presenta al Comune per realizzare i lavori di edilizia libera, definiti all’articolo 6, comma 2 lettera a) ed e-bis) del D.P.R. 380/2001.

La comunicazione di inizio lavori asseverata viene presentata allegando all’apposita modulistica l’elaborato progettuale e l’asseverazione di un tecnico abilitato, il quale attesta sotto la propria responsabilità che:

i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati
i lavori sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti
i lavori sono compatibili con la normativa in materia sismica
i lavori sono compatibili con la normativa sul rendimento energetico nell’edilizia
i lavori non interessano le parti strutturali dell’edificio
I lavori per i quali è necessario presentare la CILA sono definiti dall’ art. 6 comma 2 lettera a) ed e-bis):

gli interventi di manutenzione straordinaria
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio […]
le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali
le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa
La comunicazione di inizio lavori viene presentata compilando apposita modulistica.

Il modello unico nazionale di CILA è stato definito nella Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014.

SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) consente la realizzazione di interventi edilizi dopo aver presentato al Comune (Sportello unico per l’edilizia) l’apposita documentazione asseverata da un tecnico abilitato.

La SCIA è un titolo edilizio, al pari del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente; in questo caso, l’onere della verifica viene trasferito dal Comune al privato, che attesta ed autocertifica, grazie al ricorso ad un tecnico abilitato, l’esistenza di tutti i presupposti per realizzare l’intervento.

L’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 (soggetti a permesso di costruire) e all’articolo 6 (edilizia libera), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che:

non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Sono realizzabili, inoltre, mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Il modello unico nazionale di SCIA è stato definito nella Conferenza Unificata del 12 giugno 2014.

Super-DIA
La super-DIA è disciplinata dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e consente di realizzare, in alternativa al permesso di costruire, i seguenti interventi:

interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino un aumento di unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)
gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati […]
gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
La super DIA va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori e ad essa sono allegati la relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, tutti gli elaborarti progettuali, l’asseverazione della conformità delle opere da realizzare alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e igienico sanitarie.

Il modello unico nazionale di Super-DIA è stato definito nella Conferenza Unificata del 16 luglio 2015.

PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è disciplinato dagli articoli da 10 a 20 D.P.R. 380/2001; costituisce un’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, che consente l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica e trasformazione edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

gli interventi di nuova costruzione
gli interventi di ristrutturazione urbanistica
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso e interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere corredata da:

attestazione concernente il titolo di legittimazione
relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato
elaborarti progettuali richiesti dal regolamento edilizio
asseverazione della conformità delle opere da realizzare alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e igienico sanitarie
Il modello unico nazionale di Permesso di costruire è stato definito nella Conferenza Unificata del 12 giugno 2014.

Corte d’Appello di Milano: al proprietario di un appartamento in cui si verifica l’insorgenza di umidità e muffe a causa...
06/10/2015

Corte d’Appello di Milano: al proprietario di un appartamento in cui si verifica l’insorgenza di umidità e muffe a causa della cattiva coibentazione devono essere risarciti i danni patrimoniali e non

05/10/2015 – Al proprietario di un appartamento in cui si verifica l’insorgenza di umidità e muffe a causa della cattiva coibentazi...

05/10/2015

05/10/2015 – Un credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano interventi di rimozione dell’amianto. Lo prevede un emendamento a...

03/10/2015

Legge di Stabilità 2016, ecco le proposte a favore dell’edilizia

Confindustria ed Ance ribadiscono che le costruzioni rappresentano una filiera industriale tecnologicamente avanzata, capace di rispondere ai nuovi bisogni immobiliari, residenziali e non-residenziali; un’industria orientata alla qualità, all’efficienza, alla sostenibilità e all’innovazione.

Per questo, accanto agli essenziali interventi sulla fiscalità immobiliare, è necessario promuovere strumenti di incentivazione e di regolamentazione tecnica e procedurale in modo da costituire una politica finalizzata al rilancio dell’industria delle costruzioni che, date le lunghe ramificazioni della sua filiera, potrebbe costituire l’embrione della complessiva politica industriale per il Paese.

Vista l’imminenza della presentazione, Confindustria e Ance invitano il Governo a porre la massima attenzione verso alcune questioni:

- gli attuali incentivi alle ristrutturazioni e all’efficienza energetica in edilizia vanno stabilizzati ed eventualmente rimodulati anche in modo più efficace, sfruttandone appieno le potenzialità in termini di sostenibilità
- relativamente alla fiscalità immobiliare, vanno sfruttati tutti i margini per non penalizzare le costruzioni nuove o ristrutturate che abbiano standard di efficienza energetica elevata rispetto al patrimonio esistente ed a bassa o bassissima qualificazione energetica
- occorre alleggerire la pressione fiscale sugli immobili utilizzati nell’attività di impresa
Al riguardo, al Governo avanzano le seguenti proposte :

- incentivi al mercato residenziale e alla riqualificazione urbana, mediante forme di parziale detassazione degli acquisti di abitazioni nuove in classe energetica elevata effettuati fino al 2018, anche in un’ottica di equiparazione fiscale dell’acquisto del nuovo (soggetto ad IVA applicata sull’effettivo prezzo di vendita) all’acquisto dell’usato (che sconta l’imposta di registro sul valore catastale).
- bonus ristrutturazioni ed efficienza energetica, con estensione anche al 2016 degli incentivi
- sostegno degli investimenti in efficienza energetica di imprese e pubbliche amministrazioni, mediante il potenziamento del meccanismo già collaudato della nuova Sabatini, incentivando anche il profilo dell’efficienza energetica, del rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature
- rent to buy, per agevolare le formule contrattuali di affitto con riscatto
- deducibilità totale dell’IMU dalle imposte sui redditi e dall’IRAP
esenzione IMU e TASI delle aree fabbricabili e degli immobili invenduti e non locati dalle imprese di costruzione (“immobili merce”)
- incentivi fiscali per il recupero a fini produttivi di immobili dismessi .

25/07/2014

Bando INAIL per la sicurezza in edilizia, agricoltura e nel settore della lavorazione/estrazione lapidea.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 il nuovo bando dell'INAIL (art. 11 c. 5 D.Lgs. 81/2008) che finanzia le imprese del settore edile, lapideo ed agricolo a fronte di investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati a migliorare le condizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Imprese beneficiarie
Possono accedere al finanziamento le piccole e micro imprese operanti nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Progetti ammissibili
Le diverse tipologie di progetto ammesse verranno stabilite dai singoli bandi regionali/provinciali pubblicati sul sito INAIL nell'apposita sezione.

Risorse
I fondi saranno ripartiti a livello regionale/ provinciale per un importo complessivo di 30 milioni di euro di cui circa:
15 milioni euro per il finanziamento dei progetti del settore Agricoltura;
9 milioni euro per il finanziamento dei progetti del settore Edilizia;
5 milioni di euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Contributi
Il contributo verrà erogato in conto capitale fino ad un massimo del 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto al netto dell'IVA, purché documentati. In ogni caso il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa, nel rispetto del regime "de minimis", non potrà superare l'importo di 50 mila euro, mentre il contributo minimo ammissibile è pari a mille euro.

Domande
Le domande di accesso al contributo dovranno essere inviate per via telematica con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata.

Termini
Le istanze potranno essere inviate a partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 del 3 dicembre 2014.

07/06/2014

RISCALDAMENTO IN CONDOMINIO. E' POSSIBILE SCOLLEGARSI E PASSARE AD UN IMPIANTO AUTONOMO, STANDO ATTENTI ALLE SPESE.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 9526/2014 ha precisato che all'interno del condominio è sempre possibile distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato.

Per il distacco non è necessario il consenso degli altri condòmini che continuano ad usufruire dell'impianto centralizzato, a patto che l'impianto non perda efficienza.
Tuttavia occorre effettuare una precisazione circa le spese di manutenzione e gestione dell'impianto centralizzato:
se l'impianto non perde di efficienza e non comporta aggravi di spesa agli altri condòmini, il condòmino che si distacca continua comunque a sostenere le sole spese per la manutenzione dell'impianto centralizzato dal momento che ne è comproprietario;
se l'impianto comporta aggravi di spesa agli altri condòmini, il condòmino che si distacca deve anche continuare a contribuire al pagamento delle spese di gestione.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha respinto il ricorso di due condòmini che, dopo il distacco, si erano visti addebitare la loro quota di spese del gasolio per il funzionamento dell'impianto. A detta dei giudici, le spese per il gasolio erano rimaste le stesse anche dopo il distacco dei due condòmini e gli altri erano stati obbligati a pagare di più.

La Corte ha ritenuto quindi di addebitare le spese per il riscaldamento anche ai due soggetti che si erano distaccati.

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele 105
Perdasdefogu
08046

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 19:30
Martedì 08:30 - 19:30
Mercoledì 08:30 - 19:30
Giovedì 08:30 - 19:30
Venerdì 08:30 - 19:30
Sabato 10:00 - 12:30

Telefono

3928050755

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando ACstudiodesign pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a ACstudiodesign:

Condividi