19/11/2024
Rifiuti da costruzione e demolizione, in vigore le nuove norme
Il provvedimento stabilisce che i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione, demolizione e di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e diventano aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero soddisfa determinati criteri.
Nel Regolamento sono indicati espressamente gli scopi per i quali l’aggregato recuperato può essere utilizzato:
a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;
h) produzione di clinker per cemento;
i) produzione di cemento.
Il nuovo Decreto sul riuso dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione definisce le responsabilità del produttore di aggregato recuperato, la dichiarazione di conformità e le modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato.
Si prevede che il produttore implementi un sistema idoneo che dimostri il rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento, inclusi il controllo della qualità e l’automonitoraggio. Questo sistema può anche comprendere l’accesso a procedure di accreditamento per garantire conformità aggiuntiva.
Per adeguarsi ai nuovi criteri, i produttori di aggregato recuperato hanno 180 giorni di tempo per aggiornare la comunicazione presentata ai sensi della normativa previgente. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5 febbraio 1998 relative ai limiti quantitativi e ai valori limite per le emissioni.
Il nuovo Decreto sul riuso dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è stato particolarmente atteso dal settore perché ha l’obiettivo di superare le criticità emerse con il precedente Decreto Inerti o End of Waste DM 152/2022 e lo abroga, ampliando il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e alleggerendo gli oneri economici e amministrativi per gli operatori.
Entro settembre 2026 (24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto), il Ministero dell’ambiente valuterà i dati di monitoraggio acquisiti tramite il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) ed eventualmente procederà alla revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.