04/10/2017
CONDOMINIO: SI VA VERSO IL REGISTRO ANAGRAFE SICUREZZA. ECCO CHE COSA DOVRÀ CONTENERE
Perché il RAS risponda ai requisiti di legge, deve contenere, quanto meno, la seguente documentazione:
* Dichiarazione di conformità degli impianti condominiali ai sensi del DM 37/08 o ex L.46/90, relativi a: elettrico, citofonico, televisivo (se centralizzato), elettronico (videosorveglianza, sistema di anti-intrusione), idrico, antincendio (se presente), sanitario (allacciamento alla fogna) , adduzione GAS (parte condominiale), riscaldamento e climatizzazione (se centralizzato), protezione dalle scariche atmosferiche (se presente), cancello automatizzato (realizzato dopo l’entrata in vigore del DM 37/08). Occorre inoltre verificare che alla dichiarazione di conformità siano allegati: progetto degli impianti, ai sensi della L.46/90 e successivo DM37/08, relazione con lista dei materiali utilizzati, copia dell’iscrizione presso la camera di commercio della ditta installatrice.
* Documentazione degli impianti sotto pressione e nello specifico:
1) per l’impianto di riscaldamento centralizzato di elevata potenza, verificare la presenza del collaudo da parte dell’ISPESL/INAIL, dei dispositivi di sicurezza, posti sotto pressione (esempio: vaso di espansione chiuso); inoltre detti dispositivi debbono essere verificati ogni cinque anni dall’ASL, con il rilascio di relativa documentazione; poiché gli adempimenti elencati dipendono dalla potenza installata e dalla tipologia dell’impianto è consigliabile consultare un tecnico abilitato; sul punto, comunque, il lettore può fare riferimento principalmente a: Legge 833/’78, DM 1/12/1975, DPR 412/’93; D.Lgs. 93/2000, DPCM del 29/11/2001, DM 329- 1/12/2004. UNI 10412-1:2006;
2) per l’impianto autoclave, il serbatoio sotto pressione deve essere marcato CE. Per quanto riguarda le verifiche periodiche, c’è da dire che - negli edifici civili - nella maggioranza dei casi difficilmente si superano i limiti di pericolosità di cui al DM 329 del 2004; comunque, ciò non toglie che è consigliabile fare controllare il serbatoio quando si osservano delle anomalie come presenza di ossidazioni, usura o danni alla valvola di sicurezza, presenza di piccole lesioni, ecc. Infatti, il rischio di scoppio del serbatoio è presente anche quando questo non rientra nel campo dei controlli previsti dalla legge. Per i serbatoi con condizioni fisiche superiori ai limiti di legge sopra elencati è necessario che siano denunciati agli enti preposti al controllo e verificati periodicamente, con il rilascio della relativa documentazione, come da D.Lgs. 93/2000, che recepisce la direttiva europea PED ovvero la direttiva 97/23/CE;
3) dichiarazione CE ai sensi della Direttiva Macchine (l’ultima direttiva è stata recepita dall’Italia col D.Lgs. 17 del 2010) relativa al: cancello automatizzato. Insomma, un cancello automatizzato deve avere la dichiarazione di conformità alla direttiva macchine in vigore all’epoca della realizzazione dello stesso e, se realizzato dopo l’entrata in vigore del DM 37/08, deve avere anche la dichiarazione di conformità a detto DM 37/08. Nel caso che il cancello sia stato realizzato prima dell’entrata in vigore di una delle direttive macchine è necessario che sia presente un documento di “valutazione di rischi”, con indicazione di eventuali interventi di messa in sicurezza , a firma di un tecnico abilitato;
4) certificazione Vigili del Fuoco (se prevista), ai sensi dell’allegato I al DPR 151/2011 (o precedenti disposizioni di legge): CPI (Cert. Prevenzione Incendi), rinnovo CPI, eventuale SCIA;
5) certificato di conformità edilizia e agibilità: artt. 24 e 25 del D.P.R. 380 del 2001 e ss.ii.mm. e artt. 220 e 221 del T.U. delle leggi sanitarie del Regio Decreto n. 1265 del 1934;
6) libretto ascensore attestante il relativo collaudo con indicazione del numero di matricola: Legge 1415 del 1942 oppure, per gli ascensori di recente installazione e messa in servizio: documentazione prevista del comma 1 dell’art.16 del DPR 162 del 1999 e ss.mm.ii. Per l’impianto elevatore per disabili: documento di conformità alla direttiva macchine in vigore all’epoca della realizzazione dello stesso, manuale di manutenzione e numero di matricola. Sul punto, il 20 aprile del 2016 è stata abrogata la direttiva 95/16/CE, sostituita con la nuova direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e agli elevatori. Sino ad oggi non risulta ancora presente un dispositivo attuativo di Legge di detta direttiva, ma la Circolare del MISE del 21/03/2016 con protocollo n. 79499 ha di fatto recepito l’attuazione;
7) documentazione attestante le verifiche periodiche dell’impianto ascensore, in particolare:
a) verifiche semestrali da parte della ditta di manutenzione;
b) verifiche biennali da parte dell’ASL o di un Organismo Notificato, ai sensi dell’art. 13 DPR 162/99 e ss.mm.ii. Documentazione relativa ad, eventuali, interventi straordinari sull’impianto ascensore e verbale di verifica straordinaria, ai sensi dell'art.14 del DPR 162/99 e s.mm.ii;
8) documentazione di carattere chimico, fisico e batteriologico:
a) In caso di presenza di serbatoio, cisterna o tubazione comune per l’adduzione dell’acqua potabile, la responsabilità della qualità dell’acqua a valle del contatore è a carico dell’amministratore. Necessario, quindi disporre della documentazione di verifica periodica da parte di uno studio di analisi autorizzato della qualità dell’acqua come previsto dal D.Lgs. 31/01 e successive modifiche e integrazioni col D.Lgs. 27/02;
b) invece, per gli impianti di riscaldamento centralizzati e di climatizzazione centralizzati, effettuare interventi periodici di pulizia e di analisi batteriologica - con rilascio di adeguata documentazione - al fine di prevenire il rischio “legionella”.
9) Verificare se - per quanto indicato nella legislazione nazionale “D. Lgs. 81/08”- è in vigore la legge regionale o provinciale (per province autonome) che impone l’installazione di “linea vita” sulle coperture dello stabile ovvero ancoraggi posti in quota sulle coperture alle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini. Esse vengono installate sulle coperture dei nuovi edifici per la loro manutenzione e per la manutenzione periodica di eventuali impianti o coperture fotovoltaiche. Se previsto dalla legge regionale o provinciale, risulta necessario l’adeguamento a detta disposizione anche per gli edifici preesistenti all’entrata in vigore della stessa legge. In caso di presenza della “linea vita”, assicurarsi che sia presente la relativa documentazione tecnica. In particolare, ai sensi del D.Lgs.81/08:
a) per la progettazione del sistema di ancoraggi è necessario produrre la documentazione contenente l’analisi dei rischi, le misure di sicurezza adottabili, le modalità di utilizzo, la verifica e il calcolo della resistenza degli ancoraggi, la dichiarazione di conformità dei prodotti utilizzati e il manuale di manutenzione, montaggio e uso;
b) dopo l’installazione è necessario procedere periodicamente alla revisione, con produzione della relativa documentazione di verifica. Le principali norme di riferimento sono la UNI EN 795 e la UNI EN 11158.
10) In caso di presenza di giardino con altalene o altri giochi per bambini, assicurarsi che i prodotti installati siano marcati CE. Sul punto assicurarsi che il marchio CE è quello autentico di “Comunità Europea” e no di “China Export”. Il marchio CE (europeo) presenta una maggiore spaziatura tra la “C” e la “E” rispetto a “China Export”, in cui la C e la E sono meno distanti (quasi unite). Inoltre, qualsiasi attrezzatura di uso comune deve essere certificata CE;
11) in caso di presenza di lavoratori subordinati (esempio: il portiere) provvedere alla documentazione e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08;
12) in caso di installazione di nuova pavimentazione, procurare scheda tecnica della mattonella con indicazione del coefficiente di attrito; in caso di installazione di una nuova vetrata condominiale, disporre del certificazione del prodotto;
13) disporre di documentazione relativa agli interventi eseguiti da privati sulle strutture portanti comuni;
14) disporre della documentazione relativa a eventuali interventi per la valutazione o la rimozione di amianto;
15) disporre della documentazione relativa ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal condominio e soggetti al coordinamento per la sicurezza.