Aedifica srl Costruzioni di Andrea Di Mattia

Aedifica srl Costruzioni di Andrea Di Mattia Impresa di Costruzioni, anche General Contractor per Servizi di progettazione e direzione lavori

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11/12/2022

Cos’è la CILA?
Per comprendere il significato basta affidarsi all’acronimo: comunicazione di inizio lavori asseverata. É una segnalazione che si fa al Comune di appartenenza nel momento in cui si decide di fare determinati lavori su un immobile (senza modificarne sulla struttura). Viene introdotta con la legge 73 del 2010 che modifica l’articolo 6 del dpr 380/01, testo unico dell’edilizia.
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Una volta presentata al comune, l’interessato non deve attendere alcuna autorizzazione, ma può procedere direttamente con i lavori lo stesso giorno in cui viene consegnata all’ufficio tecnico.
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Quando e dove presentare la CILA?
La CILA è obbligatoria per interventi che non ricadono nella condizione di richiesta del permesso di costruire, SCIA, edilizia libera (la CILA riveste carattere residuale). Ad esempio, la manutenzione straordinaria che non toccano la struttura dell’edificio, la diversa distribuzione degli ambienti, il rifacimento del bagno, il rifacimento di alcuni impianti, l’installazione di un sistema a cappotto termico, ecc.

Chi è il responsabile dei lavori?Il responsabile dei lavori è la figura alla quale il committente può demandare parte de...
10/12/2022

Chi è il responsabile dei lavori?
Il responsabile dei lavori è la figura alla quale il committente può demandare parte dei propri obblighi in materia di
sicurezza. Si tratta di una figura predominante all’interno di un cantiere edile, in quanto rappresenta la punta gerarchica
data la sua responsabilità sull’opera e sulla sicurezza dei lavoratori.
Con l’entrata in vigore del decreto correttivo dlgs 106/2009, il responsabile dei lavori viene definito dall’art. 89 del dlgs
81/2008 (comma 1 lett. c) come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
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Chi può essere il responsabile dei lavori?
Il committente può scegliere sia un lavoratore subordinato sia un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale;
possiede un’ampia libertà nella scelta del responsabile in quanto l’unico obbligo imposto dal dlgs 81/2008 è sulla modalità
di nomina.
Per lo svolgimento delle attività del responsabile dei lavori non è necessaria una specifica qualifica. Può ricoprire il ruolo di
responsabile ogni persona in possesso di una formazione tecnica per la gestione dei lavori nell’edilizia privata e pubblica. Il
possesso dei requisiti e delle competenze di tipo tecnico-professionale devono essere accertati dal committente
responsabile per conto delle imprese esecutrici.
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I compiti del responsabile dei lavori
I compiti del responsabile dei lavori sono definiti dall’art. 90 del dlgs 81/2008. Nella fase di progettazione, il responsabile
dei lavori deve pianificare le varie fasi dei lavori e la loro durata attenendosi alle misure generali di tutela indicate nell’art.
15 del dlgs 81/2008 (come la valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione, informazione e formazione dei
lavoratori, controllo sanitario, misure di protezione collettiva e uso dei DPI, misure di emergenza per primo soccorso,
antincendio ecc.).
Nei cantieri dove sono presenti più imprese esecutrici il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la
progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE). Prima di iniziare i lavori, il responsabile dei lavori prende in
considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera, redatti dal coordinatore della sicurezza.
Una volta assegnati i rispettivi incarichi, il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
il nominativo del CSP e quello del CSE per l’esecuzione dei lavori. Questi nominativi devono essere indicati nell’apposito
cartello di cantiere.
Il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo
deve:

- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, nonché dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (con le modalità previste all’allegato XVII come
l’iscrizione alla camera di commercio, documento di valutazione dei rischi, dichiarazione di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione); nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, tale requisito viene
soddisfatto attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:
1) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
2) del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
3) di autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

- chiedere alle imprese esecutrici:
4) dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
5) contratto collettivo applicato;

- trasmettere all’amministrazione concedente e prima dell’inizio dei lavori:
6) copia della notifica preliminare;
7) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
8) dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale;
9) dichiarazione dell’organico medio annuo.
Una buona organizzazione del lavoro è dettata, in primo luogo, da una corretta gestione della documentazione di cantiere
che deve essere sempre aggiornata e in regola con gli adempimenti normativi per evitare sanzioni.

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Indirizzo

Via Don Lorenzo Milani, 50
Teramo
64100

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Lunedì 08:30 - 20:00

Telefono

+393496634964

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