Tecnoclima

Tecnoclima INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI CALDAIE E CONDIZIONATORI La Tecnoclima di Santini Michela & C.

si occupa di installazione, manutenzione, riparazione e assistenza caldaie e condizionatori con esperienza e professionalità. Ogni cliente potrà usufruire di servizi di adeguamento sicurezza per impianti, collaudi, installazione di bruciatori e caldaie condominiali. La ditta presenta, inoltre, servizi integrati per il risparmio energetico.

Ecobonus del 65% e del 50% con sconto in fattura e cessione del credito...qui trovate le informazioni sull'iter da segui...
09/03/2021

Ecobonus del 65% e del 50% con sconto in fattura e cessione del credito...qui trovate le informazioni sull'iter da seguire

Credito d’Imposta Con il Decreto Rilancio emanato dal Governo nel corso 2020 (DL 34/2020 convertito con Legge 77/2020) si rende possibile la cessione del credito d’imposta, senza pertanto l’obbligo di conservare il credito stesso nel proprio cassetto fiscale compensandolo con le imposte aziend...

28/10/2018

23/10/2018 – Effettuare la manutenzione degli impianti, controllare la temperatura degli ambienti, fare un check-up alla propria casa e applicare all’impianto valvole termostatiche. Queste alcune delle 10 regole suggerite dall’Enea per aiutare i consumatori a scaldare al meglio le proprie abi...

18/11/2017

Il locatore è tenuto a garantire il buon funzionamento dello scaldabagno, diversamente risponde per le esalazioni di monossido di carbonio.

28/06/2017

Da giugno 2011 l’AEA ha un nuovo volto. Trasformata in Società di tipo “in house providing” l’AEA, ora, opera nel settore della verifica e controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici. Tale attività riveste una importante valenza sul piano ambientale, poiché rappresenta una delle i...

06/04/2017

Dal 1 agosto è attivo il Catasto Unico Regionale degli Impianti termici (CURIT) per la gestione degli impianti, la trasmissione dei rapporti di controllo e la vendita dei bollini per l'intero territorio regionale tranne il Comune di Perugia.

24/08/2016

S.O.S. TERREMOTO
Ci uniamo alla Federazione Lazio di Confartigianato e a Confartigianato Imprese Rieti nell’esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime, agli sfollati ed agli imprenditori che hanno visto compromesse le proprie aziende a seguito del disastroso terremoto che ha colpito l’Italia Centrale.
In accordo con Confartigianato Imprese Rieti, che sta valutando alcuni interventi a sostegno delle popolazioni, ivi incluso la possibilità di promuovere anche una sottoscrizione in favore degli imprenditori colpiti dal terremoto, mobilitando tutto il sistema associativo dell’intero Paese, abbiamo istituito un coordinamento tra le nostre Associazioni.
Pertanto, le aziende che vorranno mettersi a disposizione per fornire beni di prima necessità e mezzi necessari alla rimozione delle macerie, potranno contattarci al seguente indirizzo mail della nostra Associazione:
[email protected]
Inoltre, siamo ad indicare anche i contatti diretti di Confartigianato Imprese Rieti (0746.218131).
Facciamo, inoltre, presente che da domani mattina, con orario 10/13 e 15/18, in prossimità della nostra sede in Via Luigi Casale, Maratta Bassa, ex sede universitaria, l’organismo di coordinamento della Protezione Civile del Comune di Terni ha deciso di istituire un centro di raccolta di materiali utili per le popolazioni colpite dal terremoto.
Come riportato nel comunicato dell’Amministrazione Comunale di Terni, la Protezione Civile specifica che saranno raccolti i seguenti prodotti: generi alimentari a lunga conservazione, con scadenza un anno (scatolame, pasta, biscotti secchi, ecc); prodotti per l’igiene personale; pannolini; pannoloni; piatti e bicchieri di carta; acqua; attrezzature da lavoro e di protezione personale (guanti, pale, picconi, ecc.). Tutto il materiale raccolto sarà utilizzato nell’ambito delle attività di Protezione Civile. Non verranno ritirati generi alimentari deperibili e vestiario.

Il Presidente
Giuseppe Flamini

http://www.confartigianatoterni.it/portale/cms/s_o_s__terremoto-2212.html

03/08/2016

La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, abroga (annulla) il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento 842/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è abrogato.

Principali novità e modifiche rispetto al regolamento che era in vigore precedentemente:

Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente GWP (global warming potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito)
Inclusione degli impianti su autocarri, rimorchi (e container) refrigerati, sia nelle visite periodiche sia nei Registri Apparecchiature
Controllo dell’uso HFC ad alto GWP – Restrizione immissione in commercio.

Esempio: con reg. 517/2014: 2,8 kg di R407C = 5 ton eq. Di CO2 obbligo di manutenzione annuale e redazione di libretto di impianto.

OBBLIGO DEL REGISTRO DI IMPIANTO E APPARECCHIATURA

QUALI CONTROLLI PRESCRIVE?

La apparecchiature fisse e mobile di refrigerazione devono essere controllate da personale specializzato (imprese o privati iscritti al “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” visualizzabile su: fgas.it ), come previsto dall’ art. 13 del DPR 43/2012.

QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATI ALLA MANUTENZIONE PERIODICA?

tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva,
apparecchiature fisse e mobile di refrigerazione,pompe di calore fisse,apparecchiature fisse di protezione antincendio,celle frigorifere e autocarri-rimorchi refrigerati,chiller (refrigeratore acqua)
devono essere muniti di un “libretto di impianto”se la quantità del refrigerante è superiore o uguale al valore minimo signato sulla tabella precedente devono essere registrati sul sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: ispra.it

DOVE TROVO I DATI SUL MIO IMPIANTO SENZA LIBRETTO?

Dalla targhetta posizionata lateralmente osservo : gas R### peso x.xxkg
Verifico sulla tabella superiore la periodicità della manutenzione.

DEVO CAMBIARE IL MIO IMPIANTO?

No, devo solo adeguarmi e fare eseguire le verifiche periodiche da azienda certificata a norma CE 303/2008.

DEVO CAMBIARE IL GAS REFRIGERANTE?

No, il cambio viene fatto solo in caso di impianto vuoto o grosso guasto in ogni caso viene preventivamente concordato con l’installatore di fiducia, certificato secondo CE 303/2008.

POSSO DA SOLO VERIFICARE L’IMPIANTO?

No, solo personale con regolare patentino (PIF o PEF) impiegato in aziende registrate e certificate F-GAS.

CON QUALE CADENZA DEVO VERIFICARE L’IMPIANTO?

In funzione dal peso e dal tipo di gas che leggo sull’etichetta (vedi tabella sopra)

COME SI PRESENTA IL REGISTRO DI IMPIANTO E DI APPARECCHIATURE?

E’ un libretto cartaceo dove il tecnico certificato annota tutte le informazioni su l’impianto frigorifero secondo il regolamento CE 303/2008

CHI CONTROLLA LA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ?

Carabinieri (NOE: Nucleo Operativo Ecologico)
Guardia Costiera
Guardia Forestale

IL TITOLARE DELL’IMPIANTO E’ RESPONSABILE?

Sì, il responsabile è il titolare dell’impianto (vedi sanzioni). Vieni chiamato anche “Operatore”. Qualora stipula un contratto con l’azienda certificata per seguire il suo impianto dovrà specificare le operazioni/responsabilità..

LE SANZIONI

Ricordiamo che per le apparecchiature e gli impianti in questione è previsto l’obbligo di dover predisporre appositi registri di controllo ove devono essere annotati le quantità aggiunte, recuperate o eliminate di gas refrigerante.

Sanzioni a capo dell’operatore per la mancata predisposizione del registro dei controlli o la tenuta dello stesso in maniera incompleta, inesatta o non riportante tutti i dati previsti

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero dell’Ambiente;

da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria, delle pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra;del sistema degli impianti fissi di protezione antincendio, in modo incompleto, inesatto o comunque non riportante i seguenti dati:
nome dell’operatore, indirizzo postale e numero di telefono;
quantità e tipo di gas fluorurati a effetto serra installato nell’apparecchiatura o nell’impianto; quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo; eventuali altre informazioni pertinenti; identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione; data e risultati dei controlli effettuati; da 7.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui l’operatore utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet; da 500 euro a 5.000 euro, nei confronti dell’operatore che non mette a disposizione il registro:
al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA);
e/o alla Commissione europea.
Sanzioni a capo dell’operatore che non comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente o comunica detti dati in maniera incompleta, inesatta o comunque non utilizzando il modello previsto

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell’operatore che:

non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’IstitutMadi-Sakandeo superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente; trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta; utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Indirizzo

Terni
05100

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 13:00
14:00 - 17:00
Martedì 08:00 - 13:00
14:00 - 17:00
Mercoledì 08:00 - 13:00
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Giovedì 08:00 - 13:00
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Venerdì 08:00 - 13:00
14:00 - 17:00

Telefono

+393358125358

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