Studio tecnico Milanesi & Barzaghi - Architettura e Ingegneria

Studio tecnico Milanesi & Barzaghi - Architettura e Ingegneria Dal 1985 ci occupiamo di servizi tecnico-progettuali e di consulenza nel campo lavorativo dell'edili

Bonus facciateRicordiamo innanzitutto che il bonus facciate, introdotto dall’art. 1, commi 219-224 della legge di Bilanc...
05/11/2020

Bonus facciate
Ricordiamo innanzitutto che il bonus facciate, introdotto dall’art. 1, commi 219-224 della legge di Bilancio 2020, prevede una detrazione del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi di ristrutturazione delle facciate esterne (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna), di recupero o restauro della facciata degli edifici siti nelle zone territoriali A e B indicate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al dm 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al dm 11 marzo 2008.

Inoltre, l’art. 121 del dl n. 34/2020, che ha introdotto il superbonus al 110%, stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione possono optare per:

un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, oppure
per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Come noto il dl rilancio (dl 34/2020, convertito in legge 77) ha previsto all’art. 119 la detrazione del 110% per varie ...
29/10/2020

Come noto il dl rilancio (dl 34/2020, convertito in legge 77) ha previsto all’art. 119 la detrazione del 110% per varie tipologie di interventi edilizi (energetici, sismici, fotovoltaici, ricarica auto elettriche): è stato così introdotto il cosiddetto Superbonus 110%.

Dalle grandi, ed evidenti, opportunità che tale misura può generare per tutto il settore delle costruzioni è scaturito, sin da subito, un intenso dibattito tra gli operatori del settore e le Istituzioni (Governo, Entrate, ENEA).

Tale confronto ha permesso di apportare alcune “rettifiche” o “miglioramenti” al testo originario dell’art. 119 della legge; al fine di renderlo pienamente operativo e di ampliarne la platea dei beneficiari.

Superbonus: dettagli ed interventi per le detrazioni al 110%La legge Rilancio prevede l’innalzamento al 110% delle detra...
24/07/2020

Superbonus: dettagli ed interventi per le detrazioni al 110%
La legge Rilancio prevede l’innalzamento al 110% delle detrazioni relative a ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
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Il dl n. 34/2020 denominato “decreto Rilancio”, convertito nella legge 77/2020, pubblicata in Gazzetta il 18 luglio, prevede tra le varie misure per uscire dall’emergenza economica generata dal coronavirus, detrazioni fiscali al 110% (superbonus) in materia edilizia.

Nel titolo VI – misure fiscali – all’articolo 119 è prevista la detrazione nella misura del 110% per interventi:
volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici;
per la riduzione del rischio sismico;
relativi all’installazione di impianti fotovoltaici;
per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione al 110% tuttavia è limitata ad alcuni interventi specifici e prevede alcuni vincoli che ne circoscrivono il campo d’azione.

Per tali interventi è previsto che il contribuente potrà optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

21/05/2020

CIRCOLARE CLIENTI N. 1/2020

Oggetto: Emergenza Coronavirus - DECRETO RILANCIO

Il decreto Rilancio ha ora il suo testo ufficiale: nella serata di martedì 20 maggio 2020 il maxi provvedimento economico contro la crisi del coronavirus è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore a partire dal giorno 20/05/2020.
Il testo ufficiale contiene numerose misure, novità e bonus a sostegno del reddito, per lavoratori e famiglie e per le imprese.
Le misure più importanti riguardano le seguenti aree tematiche:
- lavoro e sostegno del reddito;
- famiglie;
- imprese;
- turismo;
- mobilità;
- efficientamento energetico.

Vogliamo portare alla Vs. attenzione le norme riguardanti l’efficientamento energetico:

Ecobonus 110% riqualificazione energetica
Una detrazione al 110% per lavori di manutenzione e riqualificazione energetica sostenuti dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Vediamo in cosa consiste questo ecobonus e sismabonus al 110% e perché permetterebbe di fare in maniera gratuita i lavori in casa.

Requisiti e interventi ammessi:
Il bonus viene erogato se si garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, è sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrabile sempre tramite Ape.
Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:
• cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, per una soglia massima di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati dovranno rispettare i requisiti previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017;

• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a p***a di calore.
Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a p***a di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
La spesa massima è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare poi altri interventi come:
• il montaggio di pannelli solari;
• il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
• gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
• la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Come funziona questo super ecobonus? Le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti.

Chi ne ha diritto?
A stabilire i beneficiari della super detrazione è il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti a prima casa. Per quanto riguarda le seconde case, i lavori si possono fare gratis solo se fanno parte di un condominio.

Quali documenti servono?
L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio.
L’iter sarà abbastanza complesso, sia a livello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) che operativo.
A livello procedurale sarà necessario il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni e bisognerà attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.
È inoltre obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).

A fine intervento sarà necessario comunicare i dati dei lavori sostenuti esclusivamente in via telematica (secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità attuative entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) e bisognerà fare la comunicazione all’ENEA (Ente Nazionale Energia Alternativa).

Sanzioni salate per chi rilascia documenti falsi
Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.
L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come visto precedentemente, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.
Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecuniaria dai 2.000 ai 15.000 euro.

Il nostro studio rimane a Vostra completa disposizione per la consulenza preliminare idonea a valutare i possibili ritorni positivi alla riqualificazione energetica della Vostra proprietà immobiliare.

Cordiali saluti.

Roberta Arch. Barzaghi
Roberto Geom. Milanesi

corso di aggiornamento per gestire i cantieri in tempi di Covid19.  ci stiamo preparando per affrontare la riapertura de...
21/04/2020

corso di aggiornamento per gestire i cantieri in tempi di Covid19. ci stiamo preparando per affrontare la riapertura dei cantieri con tutte le precauzioni e ad impartire tutte le direttive necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori.

11/04/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Gentili Clienti, in ottemperanza all'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020, comunico che lo Studio Milanesi&Barzaghi rimarrà chiuso fino al 03 Maggio 2020, salvo ulteriori proroghe. Per qualsiasi richiesta potete scrivere al seguente indirizzo: [email protected] lasciando il vostro numero di telefono per poter essere contattati.
Sperando di poter rivedere presto tutti i nostri clienti sui cantieri aperti e di superare in tempi celeri questa grave situazione, Vi auguriamo una buona Pasqua
Roberta Barzaghi e Roberto Milanesi

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02/10/2019

Comune di Bernareggio, progetto per la ristrutturazione e ampliamento di una casa indipendente. i lavori sono iniziati con le demolizioni. a breve gli scavi

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17/04/2019

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Frazionamento unità immobiliare: non serve il permesso di costruire, basta la SCIA
La Cassazione ribadisce che per il frazionamento di un’unità immobiliare che non altera né sagoma né prospetti esterni è sufficiente la SCIA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14725/2019 chiarisce quali titoli abilitativi siano necessari in caso di frazionamento di unità immobiliari abitative.

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02/04/2019

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Indirizzo

Via Brodolini 24
Trezzo Sull'adda
20056

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